Art. 2 
 
       Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 
 
    1. Dopo l'art. 8 della legge  regionale  2  agosto  1999,  n.  20
(Disciplina del commercio su aree pubbliche e  modifiche  alla  legge
regionale 16 febbraio 1995, n.  6  (Disciplina  delle  manifestazioni
fieristiche), e' inserito il seguente: 
    «Art. 8-bis.  (Regolarita'  contributiva  e  fiscale).  -  1.  Le
autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di cui agli articoli 5  e
8, anche se richieste da  imprese  individuali  senza  coadiuvanti  o
dipendenti, sono soggette alla verifica della sussistenza e validita'
del  documento  unico  di  regolarita'  contributiva  (DURC)  di  cui
all'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  (Legge
finanziaria 2007), o di altro certificato di regolarita' contributiva
rilasciato dall'INPS,  nonche'  della  regolare  presentazione  della
dichiarazione  dei  redditi  dell'impresa  riferita  all'ultimo  anno
d'imposta.  L'autorizzazione  all'esercizio   e',   in   ogni   caso,
rilasciata  anche  ai  soggetti  che  hanno  ottenuto  dall'INPS   la
rateizzazione del debito contributivo. 
    2.  Con  deliberazione  della  Giunta   regionale,   sentite   le
organizzazioni piu' rappresentative dei consumatori e  delle  imprese
del commercio e d'intesa  con  il  Consiglio  permanente  degli  enti
locali, sono definiti: 
    a) i criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1; 
    b) i criteri e le modalita' attraverso i quali  i  comuni,  anche
avvalendosi  della  collaborazione  gratuita  delle  associazioni  di
categoria riconosciute dal Consiglio nazionale  dell'economia  e  del
lavoro,  compiono  le  attivita'  di  verifica  della  sussistenza  e
regolarita' della documentazione di cui al comma 1». 
    2. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n.  20/1999,
e' aggiunto il seguente: «4-bis. I casi di revoca  e  di  sospensione
dell'autorizzazione  derivanti  da  irregolarita'  riscontrate  nella
documentazione di cui all'art. 8-bis, comma 1, sono definiti  con  la
deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2  del  medesimo
articolo».