Art. 2 Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche), e' inserito il seguente: «Art. 8-bis. (Regolarita' contributiva e fiscale). - 1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di cui agli articoli 5 e 8, anche se richieste da imprese individuali senza coadiuvanti o dipendenti, sono soggette alla verifica della sussistenza e validita' del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), o di altro certificato di regolarita' contributiva rilasciato dall'INPS, nonche' della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno d'imposta. L'autorizzazione all'esercizio e', in ogni caso, rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni piu' rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, sono definiti: a) i criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1; b) i criteri e le modalita' attraverso i quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, compiono le attivita' di verifica della sussistenza e regolarita' della documentazione di cui al comma 1». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/1999, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I casi di revoca e di sospensione dell'autorizzazione derivanti da irregolarita' riscontrate nella documentazione di cui all'art. 8-bis, comma 1, sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo».