Art. 3 
 
     Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 16  della  legge  regionale  4  settembre
2001,  n.  19  (Interventi  regionali  a  sostegno  delle   attivita'
turistico-ricettive e commerciali), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le domande istruite positivamente nell'anno  di  competenza
ma non agevolate per carenza di fondi o la  cui  istruttoria  non  e'
conclusa nello stesso  anno  sono  ripresentate  d'ufficio  nell'anno
successivo  e  finanziate  prioritariamente   alle   relative   nuove
domande».