Art. 3 Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attivita' turistico-ricettive e commerciali), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi o la cui istruttoria non e' conclusa nello stesso anno sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate prioritariamente alle relative nuove domande».