Art. 4 Modifiche all'articolo 20 sexies della l.r. 25/1998 1. All'articolo 20-sexies della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), dopo le parole: "a condizione che tali impianti" sono inserite le seguenti: ", non iscritti all'albo dei gestori ambientali di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche),".