Art. 4 
 
         Modifiche all'articolo 20 sexies della l.r. 25/1998 
 
    1. All'articolo 20-sexies della legge regionale 18  maggio  1998,
n. 25 (Norme per la gestione dei  rifiuti  e  la  bonifica  dei  siti
inquinati), dopo le parole: "a condizione  che  tali  impianti"  sono
inserite le seguenti: ", non iscritti all'albo dei gestori ambientali
di  cui  all'articolo  2,  comma  4,   del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8  aprile
2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti  urbani  raccolti
in modo differenziato, come  previsto  dall'articolo  183,  comma  1,
lettera cc)  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modifiche),".