(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 22/I-II del 29 maggio 2012) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Imposta comunale di soggiorno 
 
    1. Allo scopo di garantire e rafforzare la base di  finanziamento
degli incentivi  al  turismo,  a  partire  dal  1°  gennaio  2014  e'
introdotta l'imposta comunale di soggiorno a  carico  di  coloro  che
pernottano negli esercizi  ricettivi  situati  sul  territorio  della
provincia di Bolzano. L'imposta e' graduata e puo'  ammontare  da  un
minimo di 0,50 euro sino ad un massimo di  2,00  euro  per  notte  di
soggiorno, tranne  nei  casi  di  esenzione  stabiliti  dalla  Giunta
provinciale. 
    2. Sono strutture  ricettive  ai  sensi  del  comma  1  tutte  le
strutture in cui e' dato alloggio verso compenso. 
    3. Con  regolamento  di  esecuzione,  da  emanarsi  entro  il  31
dicembre 2012, sentiti il Consiglio dei comuni, l'organizzazione piu'
rappresentativa   degli   esercenti   nel   campo   del   turismo   e
l'organizzazione   piu'    rappresentativa    delle    organizzazioni
turistiche,   sono   determinati   le   gradualita'    dell'ammontare
dell'imposta ed ogni altro aspetto  necessario  per  l'attuazione  in
merito. L'omesso, insufficiente  o  tardivo  versamento  dell'imposta
comporta la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo
non versato. Se il ritardo non supera i 30  giorni,  la  sanzione  e'
fissata nella misura del 5 per cento dell'importo non versato. 
    4. Il  gettito  dell'imposta  e'  assegnato  alle  organizzazioni
turistiche  locali   o   multizonali   iscritte   nell'elenco   delle
associazioni turistiche ai sensi della legge  provinciale  18  agosto
1992, n. 33, nonche' alle aziende di cura, soggiorno e turismo  o  di
soggiorno e turismo esistenti, a condizione che vengano rispettati  i
criteri sulla qualita' stabiliti dalla Giunta provinciale.