(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 29 maggio 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Imposta comunale di soggiorno 1. Allo scopo di garantire e rafforzare la base di finanziamento degli incentivi al turismo, a partire dal 1° gennaio 2014 e' introdotta l'imposta comunale di soggiorno a carico di coloro che pernottano negli esercizi ricettivi situati sul territorio della provincia di Bolzano. L'imposta e' graduata e puo' ammontare da un minimo di 0,50 euro sino ad un massimo di 2,00 euro per notte di soggiorno, tranne nei casi di esenzione stabiliti dalla Giunta provinciale. 2. Sono strutture ricettive ai sensi del comma 1 tutte le strutture in cui e' dato alloggio verso compenso. 3. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sentiti il Consiglio dei comuni, l'organizzazione piu' rappresentativa degli esercenti nel campo del turismo e l'organizzazione piu' rappresentativa delle organizzazioni turistiche, sono determinati le gradualita' dell'ammontare dell'imposta ed ogni altro aspetto necessario per l'attuazione in merito. L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta comporta la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Se il ritardo non supera i 30 giorni, la sanzione e' fissata nella misura del 5 per cento dell'importo non versato. 4. Il gettito dell'imposta e' assegnato alle organizzazioni turistiche locali o multizonali iscritte nell'elenco delle associazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, nonche' alle aziende di cura, soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo esistenti, a condizione che vengano rispettati i criteri sulla qualita' stabiliti dalla Giunta provinciale.