Art. 2 
 
                   Imposta provinciale sul turismo 
 
    1. Per le finalita' di cui  all'art.  1  e'  istituita  l'imposta
provinciale sul turismo. L'applicazione dell'imposta avviene  secondo
modalita' da stabilirsi con regolamento  di  esecuzione  da  emanarsi
previo parere delle associazioni di categoria  e  del  Consiglio  dei
comuni. Il regolamento viene emanato entro il 31 luglio dell'anno  in
cui viene accertato il mancato raggiungimento dell'importo  annuo  di
18 milioni di  euro  dei  contributi  volontari  incassati  nell'anno
precedente  dalle  organizzazioni  turistiche  iscritte   nell'elenco
provinciale  delle  associazioni  turistiche.  L'importo  minimo  dei
contributi volontari viene rivalutato  ogni  tre  anni  dalla  Giunta
provinciale,  avuto  riguardo  al  tasso  di   inflazione   accertato
dall'Istituto provinciale di statistica  (ASTAT).  Le  organizzazioni
turistiche  iscritte  nell'elenco  provinciale   delle   associazioni
turistiche comunicano ogni anno entro il 31 gennaio alla Ripartizione
Turismo i contributi volontari pagati entro il 31 dicembre  dell'anno
precedente. 
    2. L'imposta e' a carico degli operatori  dei  settori  economici
che traggono particolare profitto dal turismo,  in  quanto  svolgenti
attivita'  di  commercio,  artigianali,  industriali  e  di  servizi,
strettamente connessi al turismo, tra cui vanno in ogni caso compresi
i pubblici esercenti, i gestori di piste o di impianti  di  risalita,
le scuole di sci e snowboard, i commercianti in localita' turistiche,
gli operatori turistici a livello provinciale  e  i  noleggiatori  di
attrezzature sportive. Per coloro che traggono direttamente  profitto
dal turismo,  l'imposta  che  puo'  essere  fissata  anche  in  forma
forfettaria, non puo' superare il 10 per mille  del  volume  d'affari
generato riferito all'anno precedente e comunque  non  puo'  superare
30.000,00 euro. Per  coloro  che  traggono  indirettamente  profitto,
l'imposta non  puo'  superare  l'1  per  mille  del  volume  d'affari
generato, riferito all'anno precedente, e comunque non puo'  superare
500,00 euro. Viene riscosso un importo minimo  di  100,00  euro.  Per
esercizi con volume  d'affari  inferiore  a  20.000,00  euro  possono
essere previste esenzioni. 
    3. Nel regolamento di  esecuzione  di  cui  al  comma  1  vengono
determinati l'ammontare, anche graduale, dell'imposta sul turismo, le
eventuali  sanzioni  nonche'  le   modalita'   di   riscossione,   di
accertamento di recupero  e  di  rimborso.  Possono  essere  previste
esenzioni o agevolazioni per determinate aree  territoriali.  Inoltre
possono essere previste parziali riduzioni dell'imposta  per  singole
realta'  se  e'  adeguatamente   dimostrata   l'esigenza.   L'omesso,
insufficiente o tardivo versamento dell'imposta comporta la  sanzione
amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.  Se  il
ritardo non supera i 30 giorni, la sanzione e' fissata  nella  misura
del 5 per cento dell'importo non versato.