Art. 4 
 
       Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, 
           «Riordinamento delle organizzazioni turistiche» 
 
    1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 18 agosto 1992, n.  33,
e' aggiunto il seguente articolo: 
      «Art. 15-bis (Costituzione di associazioni turistiche) - 1.  Le
associazioni turistiche di cui all'art. 15 possono costituirsi  sotto
forma di associazione o di societa' cooperativa.» 
    2. Il comma 1 dell'art. 27  della  legge  provinciale  18  agosto
1992, n. 33, e' cosi' sostituito: 
      «1.  Allo  scopo  di  agevolare  le  organizzazioni  turistiche
nell'assolvimento dei propri compiti sono stanziati  annualmente  nel
bilancio provinciale fondi da erogare alle  associazioni  turistiche,
ai consorzi turistici, nonche' alle aziende di cui all'art. 23, comma
3,  se  vengono  rispettati  i  criteri  obbligatori  sulla  qualita'
stabiliti dalla Giunta provinciale.» 
    3. Il comma 1 dell'art. 28  della  legge  provinciale  18  agosto
1992, n. 33, e' cosi' sostituito: 
      «1. I fondi stanziati ai  sensi  dell'art.  27  sono  ripartiti
annualmente secondo i seguenti criteri: 
    a) un'aliquota uguale o anche  variabile  per  tutti  gli  aventi
diritto; 
    b) un'aliquota ulteriore secondo i seguenti criteri: 
    1) capacita' ricettiva alberghiera ed extraalberghiera; 
    2) media dei pernottamenti  registrati  nei  tre  anni  turistici
precedenti, da novembre fino a ottobre; 
    3)  media  degli  arrivi  registrati  nei  tre   anni   turistici
precedenti; 
    4) autofinanziamento; 
    5)  raggiungimento  dei  criteri  scalari  e  facoltativi   sulla
qualita' definiti dalla Giunta provinciale.» 
    4. Dopo il comma 1 dell'art. 35 della legge provinciale 18 agosto
1992, n. 33, e' aggiunto il seguente comma: 
      «2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 27 e di cui  al
comma 1 dell'art. 28 si  applicano  con  decorrenza  dal  1°  gennaio
2013.»