Art. 4 Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, «Riordinamento delle organizzazioni turistiche» 1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 15-bis (Costituzione di associazioni turistiche) - 1. Le associazioni turistiche di cui all'art. 15 possono costituirsi sotto forma di associazione o di societa' cooperativa.» 2. Il comma 1 dell'art. 27 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e' cosi' sostituito: «1. Allo scopo di agevolare le organizzazioni turistiche nell'assolvimento dei propri compiti sono stanziati annualmente nel bilancio provinciale fondi da erogare alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonche' alle aziende di cui all'art. 23, comma 3, se vengono rispettati i criteri obbligatori sulla qualita' stabiliti dalla Giunta provinciale.» 3. Il comma 1 dell'art. 28 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e' cosi' sostituito: «1. I fondi stanziati ai sensi dell'art. 27 sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri: a) un'aliquota uguale o anche variabile per tutti gli aventi diritto; b) un'aliquota ulteriore secondo i seguenti criteri: 1) capacita' ricettiva alberghiera ed extraalberghiera; 2) media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino a ottobre; 3) media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti; 4) autofinanziamento; 5) raggiungimento dei criteri scalari e facoltativi sulla qualita' definiti dalla Giunta provinciale.» 4. Dopo il comma 1 dell'art. 35 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e' aggiunto il seguente comma: «2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 27 e di cui al comma 1 dell'art. 28 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2013.»