Art. 5 
 
 Partecipazione delle associazioni turistiche a campagne elettorali 
 
    1. E' vietato a tutte le associazioni turistiche che percepiscono
contributi provinciali finanziare e partecipare a qualsiasi  campagna
elettorale sia per partiti  che  per  candidati  di  qualunque  lista
elettorale. In  caso  di  violazione  viene  revocato  il  contributo
provinciale per l'anno in corso. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
      Bolzano, 16 maggio 2012 
 
                             DURNWALDER