Art. 10 Durata dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione di cui all'art. 8 e' efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessita' di rinnovo degli eventuali altri titoli autorizzativi. 2. Il titolare dell'autorizzazione, entro il 31 marzo di ogni anno, e' tenuto a trasmettere alla Regione la scheda dei dati statistici redatta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri)) e successive modificazioni ed integrazioni. Entro lo stesso termine e' tenuto a trasmettere al Comune una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, contenente anche i dati sul materiale estratto e comprensiva dell'attestazione di conformita' dell'attivita' di cava al programma di coltivazione e di recupero ambientale autorizzato. 3. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2, secondo periodo, il Comune puo' disporre la sospensione dell'attivita', previa diffida ad adempiere. 4. In caso di volontaria cessazione anticipata o sospensione dell'attivita' estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a comunicarlo alla Regione e al Comune, motivandone le ragioni, entro il termine massimo di quindici giorni dal verificarsi della cessazione o sospensione, a pena di decadenza dell'autorizzazione.