Art. 10 
 
                     Durata dell'autorizzazione 
 
    1. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  8  e'  efficace  fino  al
completamento del programma di coltivazione  e  recupero  ambientale,
ferma restando la necessita' di rinnovo degli eventuali altri  titoli
autorizzativi. 
    2. Il titolare dell'autorizzazione, entro il  31  marzo  di  ogni
anno, e' tenuto  a  trasmettere  alla  Regione  la  scheda  dei  dati
statistici redatta ai sensi dell'art. 7  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322 (Norme  sul  Sistema  statistico  nazionale  e
sulla riorganizzazione  dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri)) e successive modificazioni ed  integrazioni.
Entro lo stesso  termine  e'  tenuto  a  trasmettere  al  Comune  una
relazione  sull'attivita'  svolta  nell'anno  precedente,  contenente
anche i dati sul materiale estratto e  comprensiva  dell'attestazione
di conformita' dell'attivita' di cava al programma di coltivazione  e
di recupero ambientale autorizzato. 
    3. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2,
secondo   periodo,   il   Comune   puo'   disporre   la   sospensione
dell'attivita', previa diffida ad adempiere. 
    4. In caso di  volontaria  cessazione  anticipata  o  sospensione
dell'attivita' estrattiva per  un  periodo  superiore  a  centottanta
giorni, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a comunicarlo  alla
Regione e al Comune, motivandone le ragioni, entro il termine massimo
di quindici giorni dal verificarsi della cessazione o sospensione,  a
pena di decadenza dell'autorizzazione.