Art. 11 
 
            Procedimento di rilascio dell'autorizzazione 
 
    1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, lo
SUAP convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art.  14  e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi)  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  cui
partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte. Il
procedimento unico ha una durata complessiva di centocinquanta giorni
ed e' articolato nelle seguenti fasi: 
      a) il responsabile dello SUAP riceve la domanda ed effettua  la
verifica di procedibilita' della stessa accertandone  la  completezza
formale; 
      b) l'esito positivo  della  verifica  di  procedibilita'  viene
comunicato al richiedente nel termine di tre giorni  dal  ricevimento
della domanda, decorso il quale ha comunque inizio  il  procedimento.
In  caso  di  programma  di  coltivazione  soggetto   a   VIA   o   a
verifica-screening, l'interessato provvede, entro e non  oltre  sette
giorni dalla comunicazione  dell'esito  positivo  della  verifica  di
procedibilita', alla pubblicazione di  un  avviso  secondo  le  norme
vigenti in materia. In questo caso il procedimento si intende avviato
dalla data di pubblicazione dell'avviso da parte del proponente; 
      c) il responsabile dello SUAP provvede  alla  trasmissione  del
programma di coltivazione a tutti gli enti coinvolti nel procedimento
e convoca la conferenza di servizi  in  sede  referente,  da  tenersi
entro quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento; 
      d) entro il termine di dieci giorni dalla data  di  svolgimento
della  conferenza  referente,  il  responsabile   dello   SUAP   puo'
richiedere, per una sola volta, l'integrazione  della  documentazione
sia ai fini istruttori, sia ai fini delle eventuali procedure di VIA,
con conseguente sospensione del termine di  cui  al  comma  1.  Nella
richiesta  di  integrazioni  viene  fissato   un   termine   per   la
presentazione delle  integrazioni,  non  superiore  a  quarantacinque
giorni,  prorogabili  su  istanza  del  proponente  per  giustificati
motivi. Nel caso in cui l'interessato non produca  la  documentazione
nel termine fissato o in quello  prorogato,  la  domanda  si  intende
ritirata; 
      e) il  responsabile  dello  SUAP  trasmette  la  documentazione
integrativa, entro cinque giorni dal suo ricevimento, ai membri della
conferenza; 
      f) la  Regione,  conclusa  l'istruttoria  di  competenza  delle
strutture regionali, assume, entro centoventi giorni  dall'avvio  del
procedimento, un unico provvedimento che comprende: 
        1) l'autorizzazione di cui all'art. 8; 
        2)  la  pronuncia  relativa  alla  procedura  di  VIA  o   di
verifica-screening, ove necessaria, comprensiva della valutazione  di
incidenza, ai sensi della legge  regionale  10  luglio  2009,  n.  28
(Disposizioni  in  materia   di   tutela   e   valorizzazione   della
biodiversita') e successive modificazioni ed integrazioni; 
        3) l'autorizzazione di  cui  all'art.  35,  comma  1,  ovvero
all'art. 47, comma 4, della legge regionale 22  gennaio  1999,  n.  4
(Norme in materia di foreste ed assetto idrogeologico)  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nel  caso  in  cui  l'attivita'  da
autorizzare debba svolgersi in zona sottoposta a  vincolo  per  scopi
idrogeologici o in zona boscata; 
        4) l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso  in  cui
l'attivita' da autorizzare  interessi  immobili  soggetti  a  vincolo
paesaggistico; 
      g) il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di  servizi
in sede deliberante  che  si  svolge  di  norma  entro  venti  giorni
dall'assunzione del provvedimento regionale di cui alla lettera f); 
      h) il procedimento e' concluso mediante il rilascio,  da  parte
dello SUAP, di un provvedimento finale che  comprende  le  intese,  i
nulla-osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque
denominati di tutte le amministrazioni interessate. 
    2. La consegna e l'efficacia del provvedimento finale di  cui  al
comma 1, lettera h), sono subordinate alla prestazione della cauzione
di cui all'art. 21. 
    3. I termini di cui al comma 1 sostituiscono  i  diversi  termini
del  procedimento  eventualmente  prescritti  dalla  legislazione  di
settore e sono sospesi per tutto il mese di agosto. 
    4. Il provvedimento conclusivo e'  pubblicato  per  estratto  nel
Bollettino Ufficiale della Regione, nonche' per intero nel  sito  web
istituzionale dello SUAP, e una copia dello  stesso  e'  trasmessa  a
tutte le amministrazioni convocate alla conferenza di servizi. 
    5. In caso di rinnovo della  sola  autorizzazione  paesaggistica,
nonche' nel caso di varianti all'autorizzazione di cui  all'art.  12,
comma 2, che richiedano il rilascio di autorizzazione  paesaggistica,
il provvedimento unico regionale di cui al comma 1,  lettera  f),  e'
sostituito    dall'autorizzazione    paesaggistica    emanata     con
provvedimento del dirigente  competente  in  materia  di  tutela  del
paesaggio.