Art. 11 Procedimento di rilascio dell'autorizzazione 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8, lo SUAP convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, cui partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte. Il procedimento unico ha una durata complessiva di centocinquanta giorni ed e' articolato nelle seguenti fasi: a) il responsabile dello SUAP riceve la domanda ed effettua la verifica di procedibilita' della stessa accertandone la completezza formale; b) l'esito positivo della verifica di procedibilita' viene comunicato al richiedente nel termine di tre giorni dal ricevimento della domanda, decorso il quale ha comunque inizio il procedimento. In caso di programma di coltivazione soggetto a VIA o a verifica-screening, l'interessato provvede, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della verifica di procedibilita', alla pubblicazione di un avviso secondo le norme vigenti in materia. In questo caso il procedimento si intende avviato dalla data di pubblicazione dell'avviso da parte del proponente; c) il responsabile dello SUAP provvede alla trasmissione del programma di coltivazione a tutti gli enti coinvolti nel procedimento e convoca la conferenza di servizi in sede referente, da tenersi entro quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento; d) entro il termine di dieci giorni dalla data di svolgimento della conferenza referente, il responsabile dello SUAP puo' richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione sia ai fini istruttori, sia ai fini delle eventuali procedure di VIA, con conseguente sospensione del termine di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazioni viene fissato un termine per la presentazione delle integrazioni, non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi. Nel caso in cui l'interessato non produca la documentazione nel termine fissato o in quello prorogato, la domanda si intende ritirata; e) il responsabile dello SUAP trasmette la documentazione integrativa, entro cinque giorni dal suo ricevimento, ai membri della conferenza; f) la Regione, conclusa l'istruttoria di competenza delle strutture regionali, assume, entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento, un unico provvedimento che comprende: 1) l'autorizzazione di cui all'art. 8; 2) la pronuncia relativa alla procedura di VIA o di verifica-screening, ove necessaria, comprensiva della valutazione di incidenza, ai sensi della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversita') e successive modificazioni ed integrazioni; 3) l'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 1, ovvero all'art. 47, comma 4, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste ed assetto idrogeologico) e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui l'attivita' da autorizzare debba svolgersi in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici o in zona boscata; 4) l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui l'attivita' da autorizzare interessi immobili soggetti a vincolo paesaggistico; g) il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi in sede deliberante che si svolge di norma entro venti giorni dall'assunzione del provvedimento regionale di cui alla lettera f); h) il procedimento e' concluso mediante il rilascio, da parte dello SUAP, di un provvedimento finale che comprende le intese, i nulla-osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque denominati di tutte le amministrazioni interessate. 2. La consegna e l'efficacia del provvedimento finale di cui al comma 1, lettera h), sono subordinate alla prestazione della cauzione di cui all'art. 21. 3. I termini di cui al comma 1 sostituiscono i diversi termini del procedimento eventualmente prescritti dalla legislazione di settore e sono sospesi per tutto il mese di agosto. 4. Il provvedimento conclusivo e' pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonche' per intero nel sito web istituzionale dello SUAP, e una copia dello stesso e' trasmessa a tutte le amministrazioni convocate alla conferenza di servizi. 5. In caso di rinnovo della sola autorizzazione paesaggistica, nonche' nel caso di varianti all'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 2, che richiedano il rilascio di autorizzazione paesaggistica, il provvedimento unico regionale di cui al comma 1, lettera f), e' sostituito dall'autorizzazione paesaggistica emanata con provvedimento del dirigente competente in materia di tutela del paesaggio.