Art. 12 Varianti all'autorizzazione 1. Le varianti all'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva comportanti modifiche agli elementi essenziali di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), sono approvate secondo la procedura di cui all'art. 11. Il modello di domanda e' definito con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 3. 2. Le varianti all'autorizzazione diverse da quelle di cui al comma 1, necessarie al fine di operare motivati adeguamenti del programma di coltivazione, sono eseguibili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, inviata allo SUAP allegando gli elaborati progettuali indicati nel provvedimento di cui all'art. 8, comma 3, ferma restando, ove necessaria, la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. 3. In caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni prescritte per la SCIA, si applica l'art. 19, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.