Art. 12 
 
                     Varianti all'autorizzazione 
 
    1. Le varianti  all'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'
estrattiva comportanti modifiche  agli  elementi  essenziali  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera c), sono approvate secondo la  procedura
di cui all'art.  11.  Il  modello  di  domanda  e'  definito  con  il
provvedimento di cui all'art. 8, comma 3. 
    2. Le varianti all'autorizzazione diverse da  quelle  di  cui  al
comma 1, necessarie al  fine  di  operare  motivati  adeguamenti  del
programma di  coltivazione,  sono  eseguibili  mediante  Segnalazione
Certificata di Inizio Attivita' (SCIA) ai sensi  dell'art.  19  della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, inviata
allo  SUAP  allegando  gli   elaborati   progettuali   indicati   nel
provvedimento di  cui  all'art.  8,  comma  3,  ferma  restando,  ove
necessaria,   la    preventiva    acquisizione    dell'autorizzazione
paesaggistica. 
    3.  In  caso  di  accertata  carenza  dei  presupposti  e   delle
condizioni prescritte per la SCIA, si applica l'art. 19, commi 3 e 4,
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.