Art. 13 Disciplina dell'attivita' estrattiva in presenza di grotte 1. Qualora il programma di coltivazione interferisca con una o piu' grotte censite nel catasto regionale delle grotte di cui all'art. 3 della legge regionale n. 39/2009, viene acquisito, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 11, il parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte, sentita la DSL. A tal fine il programma di coltivazione e' corredato da apposita indagine speleologica, redatta da un professionista specializzato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b). 2. Qualora nell'esercizio dell'attivita' estrattiva sia intercettata una grotta non censita nel catasto di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione segnala la cavita' alla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive e sospende immediatamente l'attivita' limitatamente ad un congruo intorno della grotta. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione, fatta salva la facolta' di presentare allo SUAP domanda di variante ai sensi dell'art. 12, comma 1, finalizzata ad escludere la grotta dal programma di coltivazione, puo' chiedere alla Regione il nulla-osta alla prosecuzione dell'attivita' allegando apposita indagine speleologica, redatta da un professionista specializzato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b). La Regione si pronuncia nel termine di sessanta giorni, su parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte, sentita la DSL.