Art. 13 
 
     Disciplina dell'attivita' estrattiva in presenza di grotte 
 
    1. Qualora il programma di coltivazione interferisca  con  una  o
piu' grotte  censite  nel  catasto  regionale  delle  grotte  di  cui
all'art.  3  della  legge  regionale  n.  39/2009,  viene  acquisito,
nell'ambito del procedimento di cui all'art. 11, il parere vincolante
della struttura regionale competente in materia di grotte, sentita la
DSL. A tal fine il programma di coltivazione e' corredato da apposita
indagine speleologica, redatta  da  un  professionista  specializzato
sulla base di criteri  stabiliti  dalla  Giunta  regionale  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera b). 
    2.   Qualora   nell'esercizio   dell'attivita'   estrattiva   sia
intercettata una grotta non censita nel catasto di cui al comma 1, il
titolare  dell'autorizzazione  segnala  la  cavita'  alla   struttura
regionale competente in materia di attivita'  estrattive  e  sospende
immediatamente l'attivita' limitatamente ad un congruo intorno  della
grotta. 
    3.   Nell'ipotesi   di   cui   al   comma    2,    il    titolare
dell'autorizzazione, fatta salva la facolta' di presentare allo  SUAP
domanda di variante ai sensi dell'art. 12, comma  1,  finalizzata  ad
escludere la grotta dal programma di coltivazione, puo' chiedere alla
Regione il  nulla-osta  alla  prosecuzione  dell'attivita'  allegando
apposita  indagine  speleologica,  redatta   da   un   professionista
specializzato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta  regionale
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b). La  Regione  si  pronuncia
nel termine di sessanta giorni, su parere vincolante della  struttura
regionale competente in materia di grotte, sentita la DSL.