Art. 14 Contributo di estrazione 1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva e' tenuto a versare al Comune o ai comuni interessati per territorio un contributo commisurato al tipo e alla quantita' del materiale estratto in ciascun anno solare, applicando i seguenti parametri: a) materiali da taglio e da rivestimento: € 0,35 a tonnellata; b) materiali per usi chimico-industriali, edile stradale e per manufatti: € 0,58 a tonnellata; c) sabbie e ghiaie da terreno alluvionale: € 2,36 a tonnellata. 2. Il titolare dell'autorizzazione autocertifica al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, la quantita' del materiale estratto, sulla base della relazione di cui all'art. 10, comma 2, e determina l'importo del contributo, da versare nei successivi trenta giorni. 3. I parametri di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente dai comuni e comunicati all'esercente entro il mese di febbraio, applicando le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente. 4. Il mancato, ritardato o inesatto versamento del contributo di cui al comma 1 comporta l'applicazione da parte del Comune di una sanzione pecuniaria pari alla maggiorazione del dieci per cento dell'importo dovuto. 5. In caso di reiterato o persistente inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il Comune lo comunica alla Regione, la quale puo' disporre la sospensione dell'attivita' di cava fino al pagamento dei contributi e delle relative sanzioni. 6. La Giunta regionale puo' modificare i parametri di cui al comma 1 in relazione alle variazioni del valore di mercato dei materiali estratti. 7. I comuni destinano i contributi percepiti ad interventi di compensazione e riqualificazione ambientale strettamente connessi ai disagi conseguenti all'attivita' di cava ed inviano alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente l'indicazione dei contributi percepiti nell'anno precedente e delle finalita' a cui essi sono stati destinati. La relazione e' pubblicata nei siti web dei comuni interessati e nel sito web istituzionale della Regione. 8. La quota di 1/30 dell'introito complessivo incassato dai comuni e' devoluta alla Regione per le attivita' inerenti alla programmazione, gestione e controllo in materia di attivita' estrattive.