Art. 14 
 
                      Contributo di estrazione 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'
estrattiva e' tenuto a versare al Comune o ai comuni interessati  per
territorio un contributo commisurato al tipo  e  alla  quantita'  del
materiale estratto in ciascun  anno  solare,  applicando  i  seguenti
parametri: 
      a) materiali da taglio e da rivestimento: € 0,35 a tonnellata; 
      b) materiali per usi chimico-industriali, edile stradale e  per
manufatti: € 0,58 a tonnellata; 
      c) sabbie e ghiaie da terreno alluvionale: € 2,36 a tonnellata. 
    2. Il titolare dell'autorizzazione autocertifica al Comune, entro
il 31 marzo di ogni anno, la quantita' del materiale estratto,  sulla
base della relazione  di  cui  all'art.  10,  comma  2,  e  determina
l'importo del contributo, da versare nei successivi trenta giorni. 
    3. I parametri di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente  dai
comuni  e  comunicati  all'esercente  entro  il  mese  di   febbraio,
applicando le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di  operai
e impiegati dell'anno precedente. 
    4. Il mancato, ritardato o inesatto versamento del contributo  di
cui al comma 1 comporta l'applicazione da parte  del  Comune  di  una
sanzione pecuniaria pari  alla  maggiorazione  del  dieci  per  cento
dell'importo dovuto. 
    5. In caso di reiterato o persistente inadempimento  dell'obbligo
di cui al comma 1, il Comune lo comunica alla Regione, la quale  puo'
disporre la sospensione dell'attivita' di cava fino al pagamento  dei
contributi e delle relative sanzioni. 
    6. La Giunta regionale puo' modificare  i  parametri  di  cui  al
comma 1 in relazione  alle  variazioni  del  valore  di  mercato  dei
materiali estratti. 
    7. I comuni destinano i contributi  percepiti  ad  interventi  di
compensazione e riqualificazione ambientale strettamente connessi  ai
disagi conseguenti all'attivita' di cava  ed  inviano  alla  Regione,
entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,  una  relazione  contenente
l'indicazione dei contributi percepiti nell'anno precedente  e  delle
finalita' a cui essi sono stati destinati. La relazione e' pubblicata
nei siti web dei comuni interessati  e  nel  sito  web  istituzionale
della Regione. 
    8. La quota  di  1/30  dell'introito  complessivo  incassato  dai
comuni e' devoluta  alla  Regione  per  le  attivita'  inerenti  alla
programmazione,  gestione  e  controllo  in  materia   di   attivita'
estrattive.