Art. 15 Decadenza e sospensione dell'autorizzazione 1. La Regione adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva nei seguenti casi: a) accertata mancanza originaria dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, autocertificati nella domanda di autorizzazione; b) perdita della disponibilita' giuridica dei fondi interessati dal programma di coltivazione, non ovviabile mediante l'approvazi one di una variante all'autorizzazione e tale da pregiudicare la realizzazione definitiva dell'intervento autorizzato; c) mancato inizio dell'attivita' entro il termine massimo fissato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera f), o inosservanza di altre prescrizioni stabilite nell'autorizzazione a pena di decadenza, ovvero verificarsi di situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale, o di pericolo per la sicurezza dei lavoratori o delle popolazioni, o di situazioni di grave compromissione del paesaggio; d) attuazione di varianti al programma di coltivazione in assenza dell'autorizzazione o della SCIA di cui all'art. 12; e) trasferimento dell'autorizzazione in assenza del nulla-osta di cui all'art. 8, comma 6; f) sospensione dell'attivita' estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza la comunicazione di cui all'art. 10, comma 4; g) grave ed ingiustificata inerzia nello sviluppo dell'attivita' in rapporto alle esigenze di materiale per l'attuazione di opere pubbliche; h) mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 17, comma 1. 2. La decadenza dell'autorizzazione e' disposta previa contestazione degli addebiti all'interessato, che puo' presentare controdeduzioni entro trenta giorni. 3. La contestazione di cui al comma 2 puo' essere contenuta in una diffida ad adempiere entro un termine fissato, con eventuale ordine di sospensione dell'attivita', ove necessaria. 4. L'atto di decadenza dispone anche l'acquisizione da parte del Comune della cauzione di cui all'art. 21. La cauzione, ove non venga utilizzata per il ripristino ambientale del sito, viene svincolata solo a seguito della prestazione di un'altra cauzione in sede di rilascio di una nuova autorizzazione. 5. Nei casi di decadenza, qualora il titolare dell'autorizzazione sia il proprietario del fondo, la Giunta regionale dispone il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'art. 23. 6. Fatte salve le ipotesi di decadenza e sospensione previste dal presente testo unico, la Regione, qualora si verifichino situazioni che possono provocare pregiudizi o pericoli per le persone o l'ambiente, adotta i provvedimenti piu' opportuni, ivi compresa la sospensione medesima.