Art. 15 
 
             Decadenza e sospensione dell'autorizzazione 
 
    1.   La   Regione   adotta   il   provvedimento   di    decadenza
dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'   estrattiva   nei
seguenti casi: 
      a) accertata mancanza originaria dei requisiti necessari per il
rilascio  dell'autorizzazione,  autocertificati  nella   domanda   di
autorizzazione; 
      b) perdita della disponibilita' giuridica dei fondi interessati
dal programma di coltivazione, non ovviabile mediante l'approvazi one
di  una  variante  all'autorizzazione  e  tale  da  pregiudicare   la
realizzazione definitiva dell'intervento autorizzato; 
      c) mancato  inizio  dell'attivita'  entro  il  termine  massimo
fissato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera f), o inosservanza  di
altre prescrizioni stabilite nell'autorizzazione a pena di decadenza,
ovvero  verificarsi  di   situazioni   di   pericolo   idrogeologico,
ambientale, o di pericolo per la sicurezza  dei  lavoratori  o  delle
popolazioni, o di situazioni di grave compromissione del paesaggio; 
      d) attuazione di  varianti  al  programma  di  coltivazione  in
assenza dell'autorizzazione o della SCIA di cui all'art. 12; 
      e) trasferimento dell'autorizzazione in assenza del  nulla-osta
di cui all'art. 8, comma 6; 
      f)  sospensione  dell'attivita'  estrattiva  per   un   periodo
superiore a centottanta giorni senza la comunicazione di cui all'art.
10, comma 4; 
      g)   grave   ed   ingiustificata   inerzia    nello    sviluppo
dell'attivita'  in  rapporto   alle   esigenze   di   materiale   per
l'attuazione di opere pubbliche; 
      h) mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 17,  comma
1. 
    2.  La   decadenza   dell'autorizzazione   e'   disposta   previa
contestazione degli addebiti  all'interessato,  che  puo'  presentare
controdeduzioni entro trenta giorni. 
    3. La contestazione di cui al comma 2 puo'  essere  contenuta  in
una diffida ad adempiere entro  un  termine  fissato,  con  eventuale
ordine di sospensione dell'attivita', ove necessaria. 
    4. L'atto di decadenza dispone anche l'acquisizione da parte  del
Comune della cauzione di cui all'art. 21. La cauzione, ove non  venga
utilizzata per il ripristino ambientale del  sito,  viene  svincolata
solo a seguito della prestazione di  un'altra  cauzione  in  sede  di
rilascio di una nuova autorizzazione. 
    5. Nei casi di decadenza, qualora il titolare dell'autorizzazione
sia il  proprietario  del  fondo,  la  Giunta  regionale  dispone  il
passaggio della cava al patrimonio indisponibile  della  Regione  nei
termini e secondo le modalita' stabilite dall'art. 23. 
    6. Fatte salve le ipotesi di decadenza e sospensione previste dal
presente testo unico, la Regione, qualora si  verifichino  situazioni
che  possono  provocare  pregiudizi  o  pericoli  per  le  persone  o
l'ambiente, adotta i provvedimenti piu' opportuni,  ivi  compresa  la
sospensione medesima.