Art. 16 
 
         Revoca e modifiche autoritative dell'autorizzazione 
 
    1. L'autorizzazione di cui all'art. 8 puo'  essere  revocata  per
sopravvenuti motivi  di  interesse  pubblico  che  rendono  non  piu'
proseguibile l'esercizio  dell'attivita',  anche  a  causa  di  nuove
disposizioni  contenute  in  piani  territoriali   di   coordinamento
regionale o altri atti di pianificazione territoriale. 
    2.  La  Regione  puo',  per  sopravvenuti  motivi   di   pubblico
interesse, paesistico-ambientali, di sicurezza o  per  adeguamento  a
nuove  normative,  disporre  d'ufficio  modifiche  ai  programmi   di
coltivazione  gia'  approvati  e   ai   relativi   provvedimenti   di
autorizzazione. 
    3. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3,  comma  1,  lettera
b), definisce le modalita' secondo cui il  provvedimento  di  cui  al
comma 1 determina l'indennizzo o altra misura compensativa  a  favore
dell'esercente l'attivita' estrattiva.