Art. 16 Revoca e modifiche autoritative dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione di cui all'art. 8 puo' essere revocata per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che rendono non piu' proseguibile l'esercizio dell'attivita', anche a causa di nuove disposizioni contenute in piani territoriali di coordinamento regionale o altri atti di pianificazione territoriale. 2. La Regione puo', per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, paesistico-ambientali, di sicurezza o per adeguamento a nuove normative, disporre d'ufficio modifiche ai programmi di coltivazione gia' approvati e ai relativi provvedimenti di autorizzazione. 3. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), definisce le modalita' secondo cui il provvedimento di cui al comma 1 determina l'indennizzo o altra misura compensativa a favore dell'esercente l'attivita' estrattiva.