Art. 17 Riutilizzo di materiali 1. Negli impianti a servizio dell'attivita' di cava e' consentito il recupero e la lavorazione di materiali derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti al fine del loro riutilizzo, in complementarieta' ai materiali di cava, a condizione che tale attivita' sia svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia ambientale e di rifiuti delle industrie estrattive e che l'attivita' prevalente dell'azienda continui ad essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo. 2. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva e' tenuto a comunicare allo SUAP l'avvio dell'attivita' di riutilizzo di materiali di cui al comma 1, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b).