Art. 17 
 
                       Riutilizzo di materiali 
 
    1. Negli impianti a servizio dell'attivita' di cava e' consentito
il recupero e la lavorazione di materiali derivanti  da  demolizioni,
restauri  o   sbancamenti   al   fine   del   loro   riutilizzo,   in
complementarieta'  ai  materiali  di  cava,  a  condizione  che  tale
attivita' sia svolta nel rispetto di quanto previsto dalla  normativa
statale  e  regionale  in  materia  ambientale  e  di  rifiuti  delle
industrie  estrattive  e  che  l'attivita'  prevalente   dell'azienda
continui  ad  essere  rappresentata   dalla   conduzione   del   polo
estrattivo. 
    2. Il titolare dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'
estrattiva e' tenuto a comunicare allo SUAP l'avvio dell'attivita' di
riutilizzo di materiali di cui  al  comma  1,  secondo  le  modalita'
stabilite dalla Giunta regionale  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,
lettera b).