Art. 18 
 
                              Consorzi 
 
    1.  La  Regione,  al  fine  di  assicurare  un   piu'   razionale
sfruttamento delle cave contigue o vicine e  un  miglioramento  delle
condizioni di sicurezza ovvero garantire una omogeneita' nel recupero
ambientale dei siti interessati, puo'  costituire  consorzi  coattivi
per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di opere e attrezzature  al
servizio dell'attivita' estrattiva. 
    2. Per il raggiungimento  delle  finalita'  di  cui  al  comma  1
possono essere costituiti consorzi volontari, i cui atti  costitutivi
sono trasmessi alla Regione entro trenta giorni dalla data della loro
stipulazione. 
    3. Nel decreto costitutivo  dei  consorzi  coattivi  e  nell'atto
costitutivo  dei  consorzi  volontari  sono  indicate  le  opere   da
eseguirsi, i termini di inizio e  di  ultimazione  delle  stesse,  le
condizioni imposte ai consorziati e le modalita'  di  gestione  delle
infrastrutture e/o impianti esistenti. 
    4. Nel caso di utilizzo di infrastrutture e/o impianti esistenti,
il consorzio versa un equo indennizzo all'avente diritto. 
    5. Le quote consortili sono stabilite in proporzione al vantaggio
di ciascun consorziato. 
    6. Qualora, per cause imputabili all'amministrazione  consortile,
le opere non siano ultimate nei termini  indicati,  la  Regione  puo'
nominare un Commissario il quale provvede,  a  spese  del  consorzio,
all'esecuzione delle opere stesse. 
    7. Il Commissario invita i consorziati a depositare le rispettive
quote  di  spesa,  compresa  quella  di  amministrazione,  presso  un
istituto di credito su un conto vincolato. 
    8. Al consorziato che non intenda  partecipare  alle  spese  puo'
essere applicata la sanzione della  decadenza  dell'autorizzazione  o
della concessione.