Art. 18 Consorzi 1. La Regione, al fine di assicurare un piu' razionale sfruttamento delle cave contigue o vicine e un miglioramento delle condizioni di sicurezza ovvero garantire una omogeneita' nel recupero ambientale dei siti interessati, puo' costituire consorzi coattivi per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di opere e attrezzature al servizio dell'attivita' estrattiva. 2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 possono essere costituiti consorzi volontari, i cui atti costitutivi sono trasmessi alla Regione entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione. 3. Nel decreto costitutivo dei consorzi coattivi e nell'atto costitutivo dei consorzi volontari sono indicate le opere da eseguirsi, i termini di inizio e di ultimazione delle stesse, le condizioni imposte ai consorziati e le modalita' di gestione delle infrastrutture e/o impianti esistenti. 4. Nel caso di utilizzo di infrastrutture e/o impianti esistenti, il consorzio versa un equo indennizzo all'avente diritto. 5. Le quote consortili sono stabilite in proporzione al vantaggio di ciascun consorziato. 6. Qualora, per cause imputabili all'amministrazione consortile, le opere non siano ultimate nei termini indicati, la Regione puo' nominare un Commissario il quale provvede, a spese del consorzio, all'esecuzione delle opere stesse. 7. Il Commissario invita i consorziati a depositare le rispettive quote di spesa, compresa quella di amministrazione, presso un istituto di credito su un conto vincolato. 8. Al consorziato che non intenda partecipare alle spese puo' essere applicata la sanzione della decadenza dell'autorizzazione o della concessione.