Art. 19 Permesso di ricerca 1. Qualunque intervento finalizzato alla ricerca dei materiali di cava di cui all'art. 2, volto ad accertare la qualita', consistenza ed economicita' di un giacimento per un possibile sfruttamento, e' subordinato al rilascio da parte della Regione di un permesso di ricerca, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale n. 11/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il soggetto interessato alla ricerca presenta apposita domanda, corredata dal programma dei lavori di ricerca, comprendente il progetto di ripristino dei luoghi, e dal titolo da cui risulta la disponibilita' giuridica dei fondi interessati dall'attivita' di ricerca per tutto il periodo richiesto. 3. La Regione rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di cui al comma 1, con provvedimento unico che tiene luogo di ogni approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione comunque denominati, compresi gli atti approvativi ed autorizzativi urbanistico-edilizi, paesistico-ambientali e igienico-sanitari ove connessi o necessari. Il permesso contiene l'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il programma dei lavori di ricerca. 4. Ai fini di cui al comma 3, la Regione convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, cui partecipano le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte. La medesima procedura e' seguita in caso di varianti sostanziali al permesso, comportanti modifiche agli elementi essenziali di cui al comma 3. 5. Le varianti al permesso diverse da quelle di cui al comma 4, secondo periodo, sono eseguibili mediante SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, allegando gli elaborati progettuali indicati nel provvedimento di cui all'art. 8, comma 3, ferma restando, ove necessaria, la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. 6. Il permesso e' rilasciato per una durata non superiore a due anni e puo' essere prorogato una sola volta per lo stesso periodo, previa constatazione, da parte della Regione, dei risultati ottenuti e della conformita' dei lavori eseguiti a quanto autorizzato. 7. Il permesso e' pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e per intero nei siti web istituzionali del Comune e della Regione e una copia dello stesso e' trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 4. 8. I modelli di domanda di permesso di ricerca e di domanda di variante al permesso sono definiti con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 3.