Art. 19 
 
                         Permesso di ricerca 
 
    1. Qualunque intervento finalizzato alla ricerca dei materiali di
cava di cui all'art. 2, volto ad accertare la  qualita',  consistenza
ed economicita' di un giacimento per un  possibile  sfruttamento,  e'
subordinato al rilascio da parte della  Regione  di  un  permesso  di
ricerca, sentito il Comitato Tecnico  Regionale  di  cui  alla  legge
regionale n. 11/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    2.  Il  soggetto  interessato  alla  ricerca  presenta   apposita
domanda, corredata dal programma dei lavori di ricerca,  comprendente
il progetto di ripristino dei luoghi, e dal titolo da cui risulta  la
disponibilita' giuridica  dei  fondi  interessati  dall'attivita'  di
ricerca per tutto il periodo richiesto. 
    3.  La  Regione  rilascia,  entro  centocinquanta  giorni   dalla
presentazione della domanda, il permesso  di  cui  al  comma  1,  con
provvedimento  unico  che   tiene   luogo   di   ogni   approvazione,
autorizzazione,  nulla-osta  e   concessione   comunque   denominati,
compresi gli atti approvativi ed  autorizzativi  urbanistico-edilizi,
paesistico-ambientali e igienico-sanitari ove connessi  o  necessari.
Il  permesso  contiene  l'individuazione  degli  elementi  essenziali
caratterizzanti il programma dei lavori di ricerca. 
    4. Ai fini di  cui  al  comma  3,  la  Regione  convoca  apposita
conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n.
241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, cui  partecipano
le amministrazioni pubbliche a vario titolo  coinvolte.  La  medesima
procedura e' seguita in caso di  varianti  sostanziali  al  permesso,
comportanti modifiche agli elementi essenziali di cui al comma 3. 
    5. Le varianti al permesso diverse da quelle di cui al  comma  4,
secondo periodo, sono eseguibili mediante SCIA, ai sensi dell'art. 19
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
allegando gli elaborati progettuali indicati nel provvedimento di cui
all'art. 8, comma 3, ferma restando, ove  necessaria,  la  preventiva
acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. 
    6. Il permesso e' rilasciato per una durata non superiore  a  due
anni e puo' essere prorogato una sola volta per  lo  stesso  periodo,
previa constatazione, da parte della Regione, dei risultati  ottenuti
e della conformita' dei lavori eseguiti a quanto autorizzato. 
    7.  Il  permesso  e'  pubblicato  per  estratto  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione e per intero nei siti web  istituzionali  del
Comune e della Regione e una copia dello  stesso  e'  trasmessa  alle
amministrazioni di cui al comma 4. 
    8. I modelli di domanda di permesso di ricerca e  di  domanda  di
variante al permesso  sono  definiti  con  il  provvedimento  di  cui
all'art. 8, comma 3.