Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente testo unico disciplina l'attivita' di ricerca e di coltivazione dei seguenti materiali di cava, appartenenti alla seconda categoria delle coltivazioni indicate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni ed integrazioni: a) torba; b) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche; c) terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti; d) altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella categoria delle miniere, ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 1443/1927 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente testo unico le escavazioni negli alvei del demanio idrico, che sono consentite esclusivamente per interventi pubblici di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, ai sensi della vigente disciplina in materia di polizia delle acque e difesa del suolo.