Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Il presente testo unico disciplina l'attivita' di ricerca e di
coltivazione  dei  seguenti  materiali  di  cava,  appartenenti  alla
seconda categoria delle coltivazioni indicate dall'art. 2  del  regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere  legislativo  per
disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno)  e
successive modificazioni ed integrazioni: 
      a) torba; 
      b) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche; 
      c) terre coloranti, farine fossili, quarzo  e  sabbie  silicee,
pietre molari, pietre coti; 
      d) altri materiali industrialmente utilizzabili e non  compresi
nella categoria delle miniere, ai  sensi  dell'art.  2  del  r.d.  n.
1443/1927 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    2. Sono escluse dall'ambito di applicazione  del  presente  testo
unico le  escavazioni  negli  alvei  del  demanio  idrico,  che  sono
consentite  esclusivamente  per  interventi   pubblici   di   difesa,
manutenzione e sistemazione idraulica dei  corsi  d'acqua,  ai  sensi
della vigente disciplina in materia di polizia delle acque  e  difesa
del suolo.