Art. 20 Obblighi del ricercatore 1. Nell'esercizio dell'attivita' di ricerca e' fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto. 2. Il ricercatore trasmette alla Regione, ogni sei mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti. 3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta la decadenza del permesso di ricerca. La Regione adotta, inoltre, il provvedimento di decadenza nel caso in cui riscontri una grave inadempienza alle prescrizioni e ai vincoli stabiliti nel permesso di ricerca. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15. 5. Il titolare del permesso di ricerca, qualora non presenti alla Regione, entro sei mesi dalla scadenza dello stesso, domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 8, e' tenuto all'esecuzione degli interventi tesi al ripristino totale dei luoghi interessati dalla ricerca.