Art. 20 
 
                      Obblighi del ricercatore 
 
    1. Nell'esercizio dell'attivita' di ricerca e' fatto  divieto  di
procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale
estratto. 
    2. Il ricercatore trasmette alla  Regione,  ogni  sei  mesi,  una
relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti. 
    3. La violazione del divieto  di  cui  al  comma  1  comporta  la
decadenza del permesso di ricerca. La  Regione  adotta,  inoltre,  il
provvedimento di decadenza  nel  caso  in  cui  riscontri  una  grave
inadempienza alle prescrizioni e ai vincoli stabiliti nel permesso di
ricerca. 
    4. Fermo restando quanto previsto al comma 3,  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15. 
    5. Il titolare del permesso di ricerca, qualora non presenti alla
Regione, entro sei mesi  dalla  scadenza  dello  stesso,  domanda  di
autorizzazione ai sensi dell'art. 8, e' tenuto  all'esecuzione  degli
interventi tesi al ripristino totale  dei  luoghi  interessati  dalla
ricerca.