Art. 21 Garanzie patrimoniali 1. La consegna e l'efficacia dell'autorizzazione di cui all'art. 8 ovvero del permesso di ricerca di cui all'art. 19 sono subordinate alla prestazione da parte dell'istante, rispettivamente al Comune competente ovvero alla Regione, di una cauzione a garanzia della sistemazione ambientale dei luoghi interessati dall'attivita' estrattiva o di ricerca, il cui importo e': a) non inferiore a € 25.000,00 e non superiore a € 80.000,00 per i permessi di ricerca; b) non inferiore a € 60.000,00 e non superiore a € 500.000,00 per la coltivazione di cave e per le strutture di deposito a servizio dell'attivita' estrattiva. 2. Nel caso di lavori in sotterraneo che possano determinare danni all'ambiente esterno, puo' essere imposta la cauzione di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e successive modificazioni ed integrazioni. 3. I valori di cui al comma 1 sono aggiornati ogni cinque anni dalla Giunta regionale, applicando le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente. In ogni caso la Giunta regionale puo' modificare i valori medesimi in relazione al variare del costo di mercato delle opere di ripristino. 4. La cauzione e' prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa valida per tutta la durata dell'attivita'. Lo svincolo della cauzione e' disposto dalla Regione a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere di sistemazione ambientale. 5. In caso di mancata realizzazione delle opere di sistemazione ambientale, la Regione dispone l'esecuzione d'ufficio degli interventi previsti dal progetto autorizzato, previa acquisizione della cauzione prestata. 6. Qualora l'ammontare delle spese per le opere di sistemazione ambientale superi quello della cauzione e le opere stesse non siano state eseguite dall'obbligato, questi e' tenuto in solido con i proprietari dei terreni a sopportarne l'onere per la parte eccedente. 7. Nel caso in cui il titolare del permesso di ricerca presenti domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva, la cauzione gia' versata rimane vincolata ai fini della garanzia dell'autorizzazione richiesta, con le relative integrazioni. 8. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), i criteri per determinare la cauzione di cui al comma 1 e le modalita' e condizioni per lo svincolo, anche parziale, della stessa. Tali criteri assicuranoche l'importo della cauzione sia sufficiente a garantire la realizzazione degli interventi di sistemazione.