Art. 21 
 
                        Garanzie patrimoniali 
 
    1. La consegna e l'efficacia dell'autorizzazione di cui  all'art.
8 ovvero del permesso di ricerca di cui all'art. 19 sono  subordinate
alla prestazione da parte  dell'istante,  rispettivamente  al  Comune
competente ovvero alla Regione, di  una  cauzione  a  garanzia  della
sistemazione  ambientale  dei   luoghi   interessati   dall'attivita'
estrattiva o di ricerca, il cui importo e': 
    a) non inferiore a € 25.000,00 e non superiore a € 80.000,00  per
i permessi di ricerca; 
    b) non inferiore a € 60.000,00 e non superiore a € 500.000,00 per
la coltivazione di cave e per le strutture  di  deposito  a  servizio
dell'attivita' estrattiva. 
    2. Nel caso di lavori  in  sotterraneo  che  possano  determinare
danni all'ambiente esterno, puo' essere imposta la  cauzione  di  cui
all'art. 113 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  aprile
1959, n. 128  (Norme  di  polizia  delle  miniere  e  delle  cave)  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    3. I valori di cui al comma 1 sono aggiornati  ogni  cinque  anni
dalla Giunta regionale, applicando le  variazioni  dell'indice  ISTAT
per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.  In  ogni
caso la  Giunta  regionale  puo'  modificare  i  valori  medesimi  in
relazione al variare del costo di mercato delle opere di ripristino. 
    4. La cauzione  e'  prestata  mediante  fideiussione  bancaria  o
assicurativa valida per tutta la durata dell'attivita'.  Lo  svincolo
della cauzione e' disposto dalla Regione  a  seguito  della  verifica
dell'avvenuta realizzazione delle opere di sistemazione ambientale. 
    5. In caso di mancata realizzazione delle opere  di  sistemazione
ambientale,  la  Regione   dispone   l'esecuzione   d'ufficio   degli
interventi previsti dal  progetto  autorizzato,  previa  acquisizione
della cauzione prestata. 
    6. Qualora l'ammontare delle spese per le opere  di  sistemazione
ambientale superi quello della cauzione e le opere stesse  non  siano
state eseguite dall'obbligato, questi  e'  tenuto  in  solido  con  i
proprietari dei terreni a sopportarne l'onere per la parte eccedente. 
    7. Nel caso in cui il titolare del permesso di  ricerca  presenti
domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva, la
cauzione  gia'  versata  rimane  vincolata  ai  fini  della  garanzia
dell'autorizzazione richiesta, con le relative integrazioni. 
    8. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera b), i criteri per determinare la cauzione di cui al comma 1 e
le modalita' e condizioni per  lo  svincolo,  anche  parziale,  della
stessa. Tali  criteri  assicuranoche  l'importo  della  cauzione  sia
sufficiente  a  garantire  la  realizzazione  degli   interventi   di
sistemazione.