Art. 23 Patrimonio indisponibile della Regione 1. Quando non sia stata presentata domanda di autorizzazione per l'esercizio di cave inserite nel Piano, la Giunta regionale puo', per motivi di pubblica utilita', fissare al proprietario del fondo un termine, non inferiore a centottanta giorni, per la presentazione della domanda da parte del proprietario medesimo ovvero di altri soggetti a cui questo abbia concesso la disponibilita' giuridica dei fondi. 2. Qualora il termine fissato ai sensi del comma 1 decorra infruttuosamente, la Giunta regionale dispone il passaggio della cava al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni ed integrazioni.