Art. 23 
 
               Patrimonio indisponibile della Regione 
 
    1. Quando non sia stata presentata domanda di autorizzazione  per
l'esercizio di cave inserite nel Piano, la Giunta regionale puo', per
motivi di pubblica utilita', fissare al  proprietario  del  fondo  un
termine, non inferiore a centottanta  giorni,  per  la  presentazione
della domanda da parte del  proprietario  medesimo  ovvero  di  altri
soggetti a cui questo abbia concesso la disponibilita' giuridica  dei
fondi. 
    2. Qualora il termine  fissato  ai  sensi  del  comma  1  decorra
infruttuosamente, la Giunta regionale dispone il passaggio della cava
al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell'art. 11  della
legge  16  maggio  1970,  n.  281   (Provvedimenti   finanziari   per
l'attuazione  delle  Regioni  a  statuto  ordinario)   e   successive
modificazioni ed integrazioni.