Art. 24 Concessione per l'esercizio dell'attivita' estrattiva 1. Le concessioni per l'esercizio di cave e torbiere facenti parte del patrimonio indisponibile regionale sono disciplinate dal presente testo unico, dalla normativa regionale in materia di demanio e patrimonio regionale e, in quanto applicabile, dal r.d. n. 1443/1927 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il titolare della concessione e' tenuto: a) a corrispondere al proprietario del fondo un indennizzo annuo per ogni metro cubo di materiale estratto, determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b); b) a corrispondere alla Regione un canone di concessione per ogni metro cubo di materiale estratto, determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b); c) a corrispondere agli aventi diritto il valore degli impianti e delle opere realizzate esistenti e del materiale gia' estratto disponibile.