Art. 24 
 
        Concessione per l'esercizio dell'attivita' estrattiva 
 
    1. Le concessioni per l'esercizio  di  cave  e  torbiere  facenti
parte del patrimonio indisponibile regionale  sono  disciplinate  dal
presente testo unico, dalla normativa regionale in materia di demanio
e  patrimonio  regionale  e,  in  quanto  applicabile,  dal  r.d.  n.
1443/1927 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    2. Il titolare della concessione e' tenuto: 
      a) a corrispondere al  proprietario  del  fondo  un  indennizzo
annuo per ogni metro cubo di materiale  estratto,  determinato  dalla
Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b); 
      b) a corrispondere alla Regione un canone  di  concessione  per
ogni metro cubo  di  materiale  estratto,  determinato  dalla  Giunta
regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b); 
      c) a corrispondere agli aventi diritto il valore degli impianti
e delle opere realizzate esistenti  e  del  materiale  gia'  estratto
disponibile.