Art. 25 
 
                              Vigilanza 
 
    1. La Regione esercita la vigilanza in materia di cave e torbiere
relativamente al rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di
polizia  mineraria.  Le  funzioni   amministrative   di   prevenzione
infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro  sono
delegate alle Aziende Sanitarie Locali competenti per  territorio.  I
soggetti incaricati della vigilanza, nei limiti del servizio cui sono
destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano  le
funzioni di polizia  giudiziaria  in  applicazione  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  128/1959  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    2. Le funzioni amministrative di  vigilanza  sull'osservanza  del
presente testo unico e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti
rilasciati in materia di  attivita'  estrattiva  sono  di  competenza
della Regione. 
    3. Gli incaricati della vigilanza hanno libero accesso alle  aree
interessate per procedere ad accertamenti, controlli e ispezioni.  Il
titolare dell'autorizzazione o del permesso di ricerca  e'  tenuto  a
fornire i mezzi e le attrezzature necessarie per  l'espletamento  del
loro incarico e a consentire la visione  dei  documenti  che  abbiano
attinenza con la funzione di vigilanza. 
    4. Restano  ferme  le  funzioni  d  vigilanza  sotto  il  profilo
urbanistico-edilizio e paesistico-ambientale di competenza dei comuni
e delle province o di altri enti o soggetti  pubblici  in  base  alle
vigenti disposizioni in materia.