Art. 25 Vigilanza 1. La Regione esercita la vigilanza in materia di cave e torbiere relativamente al rispetto della vigente normativa in materia di polizia mineraria. Le funzioni amministrative di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono delegate alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. I soggetti incaricati della vigilanza, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le funzioni amministrative di vigilanza sull'osservanza del presente testo unico e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati in materia di attivita' estrattiva sono di competenza della Regione. 3. Gli incaricati della vigilanza hanno libero accesso alle aree interessate per procedere ad accertamenti, controlli e ispezioni. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso di ricerca e' tenuto a fornire i mezzi e le attrezzature necessarie per l'espletamento del loro incarico e a consentire la visione dei documenti che abbiano attinenza con la funzione di vigilanza. 4. Restano ferme le funzioni d vigilanza sotto il profilo urbanistico-edilizio e paesistico-ambientale di competenza dei comuni e delle province o di altri enti o soggetti pubblici in base alle vigenti disposizioni in materia.