Art. 26 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Chiunque svolge attivita' di cava in assenza o in  difformita'
dall'autorizzazione di cui all'art. 8  e'  punito  con  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 15.000,00, fermo restando
l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati. Qualora la violazione
determini l'estrazione di materiale in quantita' superiore  a  quanto
autorizzato, la sanzione e' maggiorata di un euro a metro cubo. 
    2. L'inosservanza delle  prescrizioni  e  dei  vincoli  contenuti
nell'autorizzazione regionale, qualora non ne comporti la  decadenza,
e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00  a
€ 10.000,00. 
    3. Chiunque esercita attivita' di ricerca di materiali di cava in
mancanza del permesso di cui all'art. 19 e' punito con  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00, fermo restando
l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati. 
    4. La mancata o incompleta comunicazione dei  dati  ovvero  della
relazione di cui all'articolo 10, comma 2, e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00. 
    5.  La  mancata  o  incompleta   trasmissione   della   relazione
sull'attivita' di ricerca di cui all'art. 20, comma 2, e' punita  con
una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00. 
    6. La mancata comunicazione di  cui  all'art.  17,  comma  2,  e'
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00  a  €
10.000,00. 
    7.  Resta  ferma  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
previste   dalla   normativa   di   natura   edilizio-urbanistica   e
paesistico-ambientale. 
    8. I proventi derivanti dalle sanzioni sono riscossi  dagli  enti
che esercitano la vigilanza ai sensi dell'art. 25.