Art. 26 Sanzioni 1. Chiunque svolge attivita' di cava in assenza o in difformita' dall'autorizzazione di cui all'art. 8 e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 15.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati. Qualora la violazione determini l'estrazione di materiale in quantita' superiore a quanto autorizzato, la sanzione e' maggiorata di un euro a metro cubo. 2. L'inosservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nell'autorizzazione regionale, qualora non ne comporti la decadenza, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00. 3. Chiunque esercita attivita' di ricerca di materiali di cava in mancanza del permesso di cui all'art. 19 e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati. 4. La mancata o incompleta comunicazione dei dati ovvero della relazione di cui all'articolo 10, comma 2, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00. 5. La mancata o incompleta trasmissione della relazione sull'attivita' di ricerca di cui all'art. 20, comma 2, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00. 6. La mancata comunicazione di cui all'art. 17, comma 2, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00. 7. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di natura edilizio-urbanistica e paesistico-ambientale. 8. I proventi derivanti dalle sanzioni sono riscossi dagli enti che esercitano la vigilanza ai sensi dell'art. 25.