Art. 27 Verifica di impatto della regolazione 1. La Giunta regionale, dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, presenta, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualita' della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), una relazione al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria per verificarne il raggiungimento degli obiettivi, in particolare sulla base dei seguenti indicatori: a) riduzione del numero delle istruttorie per le varianti alle autorizzazioni gia' rilasciate; b) riduzione dei tempi medi per poter iniziare l'attivita', a partire dal momento di presentazione della domanda; c) livello di informatizzazione della procedura autorizzativa, con conseguente fruibilita' dei dati anche ai fini programmatori della Regione.