Art. 27 
 
                Verifica di impatto della regolazione 
 
    1. La Giunta regionale, dopo due anni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente testo unico,  presenta,  ai  sensi  dell'art.  12
della legge regionale 8 giugno 2011,  n.  13  (Norme  sulla  qualita'
della  regolazione  e  sulla  semplificazione  amministrativa),   una
relazione  al  Consiglio  regionale  -  Assemblea  legislativa  della
Liguria  per  verificarne  il  raggiungimento  degli  obiettivi,   in
particolare sulla base dei seguenti indicatori: 
      a) riduzione del numero delle istruttorie per le varianti  alle
autorizzazioni gia' rilasciate; 
      b) riduzione dei tempi medi per poter iniziare  l'attivita',  a
partire dal momento di presentazione della domanda; 
      c) livello di informatizzazione della procedura  autorizzativa,
con conseguente fruibilita' dei  dati  anche  ai  fini  programmatori
della Regione.