Art. 28 Disposizioni transitorie 1. Fino all'entrata in vigore del Piano di cui all'art. 4 conserva efficacia il Piano approvato ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento del loro avvio. 3. La durata delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' estrattiva rilasciate dal 1° gennaio 2006 e' automaticamente prorogata sino al completamento del programma di coltivazione e di recupero ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1. 4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale approva i criteri e le modalita' per l'individuazione degli elementi essenziali di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), caratterizzanti i programmi di coltivazione in corso di realizzazione. 5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 24-bis della legge regionale n. 12/1979 e successive modificazioni ed integrazioni continuano ad essere efficaci sino al completamento delle opere di stabilizzazione dei cantieri, a condizione che il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva avvenga nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Per le cave ricadenti in ambiti assoggettati dal vigente PTCP al regime normativo di trasformazione (TRZ) e che abbiano esaurito l'attivita' estrattiva autorizzata, il titolare e' tenuto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, a presentare al Comune territorialmente competente lo Strumento Urbanistico Attuativo (SUA), ovvero in alternativa a presentare alla Regione, entro lo stesso termine, un progetto di ricomposizione ambientale e paesaggistica, che preveda la messa in sicurezza e la rinaturalizzazione o riqualificazione del sito, la cui esecuzione determinera' lo svincolo della cauzione. Il progetto e' approvato dalla Regione secondo la procedura di cui all'art. 11 entro il termine di centocinquanta giorni dalla sua presentazione, decorso infruttuosamente il quale il progetto si intende approvato. 7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 3, e all'art. 21, comma 8. Con il provvedimento di cui all'art. 21, comma 8, la Giunta definisce altresi' i criteri per l'adeguamento delle cauzioni relative alle autorizzazioni e ai permessi in essere. 8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'art. 17, comma 2. 9. Le deleghe di funzioni di cui all'art. 25 sono efficaci dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico.