Art. 28 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Fino all'entrata  in  vigore  del  Piano  di  cui  all'art.  4
conserva efficacia il Piano approvato ai sensi della legge  regionale
10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della  coltivazione  di
cave e torbiere) e successive modificazioni ed integrazioni. 
    2. I procedimenti pendenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente testo  unico  si  concludono  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti al momento del loro avvio. 
    3. La durata delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'
estrattiva  rilasciate  dal  1°  gennaio  2006   e'   automaticamente
prorogata sino al completamento del programma di  coltivazione  e  di
recupero ambientale, ai sensi di quanto  disposto  dall'articolo  10,
comma 1. 
    4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente testo unico la Giunta  regionale  approva  i  criteri  e  le
modalita' per  l'individuazione  degli  elementi  essenziali  di  cui
all'art. 9, comma 2,  lettera  c),  caratterizzanti  i  programmi  di
coltivazione in corso di realizzazione. 
    5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.  24-bis  della
legge regionale n. 12/1979 e successive modificazioni ed integrazioni
continuano ad essere efficaci sino al completamento  delle  opere  di
stabilizzazione dei cantieri, a condizione  che  il  riempimento  dei
vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attivita'  estrattiva  avvenga
nel  rispetto  di  quanto  prescritto  dall'art.   10   del   decreto
legislativo 30  maggio  2008,  n.  117  (Attuazione  della  direttiva
2006/21/CE  relativa  alla  gestione  dei  rifiuti  delle   industrie
estrattive e che  modifica  la  direttiva  2004/35/CE)  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    6. Per le cave ricadenti in ambiti assoggettati dal vigente  PTCP
al regime normativo di trasformazione (TRZ) e  che  abbiano  esaurito
l'attivita' estrattiva autorizzata, il titolare e' tenuto, entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente  testo  unico,  a
presentare  al  Comune  territorialmente  competente   lo   Strumento
Urbanistico Attuativo (SUA), ovvero in alternativa a presentare  alla
Regione, entro lo  stesso  termine,  un  progetto  di  ricomposizione
ambientale e paesaggistica, che preveda la messa in  sicurezza  e  la
rinaturalizzazione o riqualificazione del  sito,  la  cui  esecuzione
determinera' lo svincolo della cauzione.  Il  progetto  e'  approvato
dalla Regione secondo la  procedura  di  cui  all'art.  11  entro  il
termine di centocinquanta giorni  dalla  sua  presentazione,  decorso
infruttuosamente il quale il progetto si intende approvato. 
    7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente testo unico la Giunta regionale adotta  i  provvedimenti  di
cui all'art. 8, comma 3, e all'art. 21, comma 8. Con il provvedimento
di cui all'art. 21, comma 8, la Giunta definisce altresi'  i  criteri
per l'adeguamento delle cauzioni relative alle  autorizzazioni  e  ai
permessi in essere. 
    8. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
testo unico la  Giunta  regionale  adotta  il  provvedimento  di  cui
all'art. 17, comma 2. 
    9. Le deleghe di funzioni di cui all'art. 25  sono  efficaci  dal
novantesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente testo unico.