Art. 29 
 
                        Abrogazione di norme 
 
    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
      a) la legge regionale  10  aprile  1979,  n.  12  (Norme  sulla
disciplina della coltivazione di cave e torbiere); 
      b) l'art. 24, quinto comma, della legge  regionale  2  dicembre
1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati,
delegati o subdelegati); 
      c) la legge regionale 30 dicembre  1993,  n.  63  (Disposizioni
relative al rilascio  di  permesso  di  ricerca  e  all'esercizio  di
attivita' di cava e  torbiera.  Modificazioni  ed  integrazioni  alla
legge regionale 10 aprile 1979, n. 12); 
      d) la legge regionale 1° settembre 1995, n. 46 (Modifiche  alla
legge regionale 30  dicembre  1993,  n.  63  in  materia  di  cave  e
torbiere); 
      e) la legge regionale 24 luglio 2001, n. 21  (Disciplina  delle
varianti al Piano Territoriale Regionale  delle  attivita'  di  cava.
Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 10 aprile 1979,  n.  12
(Norme sulla disciplina della coltivazione di cave  e  torbiere),  22
gennaio  1999,  n.  4  (Norme  in  materia  di  foreste   e   assetto
idrogeologico) e 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle  discipline
e  conferimento  delle  funzioni  agli  Enti  locali  in  materia  di
ambiente, difesa del suolo ed energia)); 
      f) la legge regionale 27 settembre 2002,  n.  34  (Integrazioni
alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12  (Norme  sulla  disciplina
della  coltivazione  di   cave   e   torbiere)   relativamente   alla
stabilizzazione dei  cantieri  sotterranei  abbandonati  di  cave  di
ardesia). 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
      Genova, 5 aprile 2012 
 
                              BURLANDO 
 
    (Omissis).