Art. 29 Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere); b) l'art. 24, quinto comma, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati); c) la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attivita' di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12); d) la legge regionale 1° settembre 1995, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 in materia di cave e torbiere); e) la legge regionale 24 luglio 2001, n. 21 (Disciplina delle varianti al Piano Territoriale Regionale delle attivita' di cava. Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere), 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e assetto idrogeologico) e 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)); f) la legge regionale 27 settembre 2002, n. 34 (Integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) relativamente alla stabilizzazione dei cantieri sotterranei abbandonati di cave di ardesia). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 5 aprile 2012 BURLANDO (Omissis).