Art. 4 
 
        Piano Territoriale Regionale delle Attivita' di Cava 
 
    1. L'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di  cave
e' assicurato dalla Regione mediante  l'approvazione  del  PTRAC,  di
seguito denominato Piano, che definisce in particolare gli  indirizzi
e  gli  obiettivi  della  programmazione  dell'attivita'  estrattiva,
tenendo conto dei seguenti criteri: 
      a) razionalizzazione, in via  prioritaria,  dello  sfruttamento
dei  giacimenti  esistenti  mediante  ampliamento   delle   attivita'
estrattive  in  corso  o  dismesse,  entro   i   limiti   di   natura
paesaggistica stabiliti in raccordo con  la  relativa  pianificazione
territoriale; 
      b) esclusione della localizzazione di nuovi poli  estrattivi  a
cielo aperto e di strutture di deposito di rifiuti di  estrazione  in
prossimita' della costa o di  ambiti,  insediamenti  e  manufatti  di
particolare pregio paesaggistico; 
      c) ammissibilita' dell'attivita' di estrazione a  cielo  aperto
rapportata alle esigenze della collettivita'  ligure,  ad  esclusione
dei materiali di particolare pregio. 
    2. Il Piano individua, con riferimento al  territorio  regionale,
le  zone  nelle  quali  puo'   essere   consentita   l'attivita'   di
coltivazione di cave, nonche' di deposito dei rifiuti di estrazione e
contiene  tutte  le  indicazioni  grafiche  e  normative   idonee   a
consentirne l'attuazione. Il Piano puo' prevedere  la  localizzazione
di nuovi poli estrattivi a cielo aperto in presenza di grotte censite
nel catasto regionale di cui  all'art.  3  della  legge  regionale  6
ottobre 2009, n. 39 (Norme per la valorizzazione della geodiversita',
dei  geositi  e  delle  aree  carsiche  in  Liguria)   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  previo   parere   vincolante   della
struttura regionale competente in materia di grotte che  si  esprime,
sentita la Delegazione Speleologica Ligure (DSL),  nell'ambito  della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sulla  base  di
criteri e linee guida  stabiliti  dalla  Giunta  regionale  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera b). 
    3. Il Piano e'  predisposto  sulla  base  di  studi  ed  indagini
geologiche e socio-economiche, in coerenza con i contenuti dei  Piani
di  Bacino  e  con  le  indicazioni   del   Piano   Territoriale   di
Coordinamento Paesistico (PTCP), e contiene il rapporto ambientale ai
fini dell'assolvimento della procedura di VAS. 
    4. Il Piano e' costituito dai seguenti elaborati: 
      a) quadro di  analisi  conoscitivo,  suddiviso  per  bacini  di
utenza, volto all'individuazione  delle  aree  potenzialmente  idonee
alla localizzazione di poli estrattivi; 
      b) quadro operativo, che individua i poli  estrattivi,  i  siti
per il deposito dei rifiuti di estrazione e le zone ove e' consentita
la realizzazione di opere in superficie delle  cave  in  sotterraneo,
quali imbocchi, strade di servizio, piazzali; 
      c)  norme  di  attuazione,  che  prevedono  in  particolare  le
modalita',  le  indicazioni   e   le   condizioni   per   l'esercizio
dell'attivita' estrattiva e per la sistemazione finale dei siti; 
      d) contenuti fondamentali del Piano, per la modifica dei  quali
e' necessaria una variante sostanziale, ai sensi dell'art.  6,  comma
1; 
      e) rapporto ambientale; 
      f) dichiarazione di sintesi. 
    5. Il Piano ha una durata di dieci anni e puo' essere  sottoposto
a modifiche o integrazioni con le modalita' indicate nell'art. 6. 
    6. Il  Piano  individua  le  prescrizioni  ed  i  vincoli  aventi
efficacia prevalente sugli atti di pianificazione territoriale  della
Regione e delle province e sugli strumenti urbanistici comunali.