Art. 4 Piano Territoriale Regionale delle Attivita' di Cava 1. L'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di cave e' assicurato dalla Regione mediante l'approvazione del PTRAC, di seguito denominato Piano, che definisce in particolare gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione dell'attivita' estrattiva, tenendo conto dei seguenti criteri: a) razionalizzazione, in via prioritaria, dello sfruttamento dei giacimenti esistenti mediante ampliamento delle attivita' estrattive in corso o dismesse, entro i limiti di natura paesaggistica stabiliti in raccordo con la relativa pianificazione territoriale; b) esclusione della localizzazione di nuovi poli estrattivi a cielo aperto e di strutture di deposito di rifiuti di estrazione in prossimita' della costa o di ambiti, insediamenti e manufatti di particolare pregio paesaggistico; c) ammissibilita' dell'attivita' di estrazione a cielo aperto rapportata alle esigenze della collettivita' ligure, ad esclusione dei materiali di particolare pregio. 2. Il Piano individua, con riferimento al territorio regionale, le zone nelle quali puo' essere consentita l'attivita' di coltivazione di cave, nonche' di deposito dei rifiuti di estrazione e contiene tutte le indicazioni grafiche e normative idonee a consentirne l'attuazione. Il Piano puo' prevedere la localizzazione di nuovi poli estrattivi a cielo aperto in presenza di grotte censite nel catasto regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 39 (Norme per la valorizzazione della geodiversita', dei geositi e delle aree carsiche in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di grotte che si esprime, sentita la Delegazione Speleologica Ligure (DSL), nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sulla base di criteri e linee guida stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b). 3. Il Piano e' predisposto sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-economiche, in coerenza con i contenuti dei Piani di Bacino e con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), e contiene il rapporto ambientale ai fini dell'assolvimento della procedura di VAS. 4. Il Piano e' costituito dai seguenti elaborati: a) quadro di analisi conoscitivo, suddiviso per bacini di utenza, volto all'individuazione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di poli estrattivi; b) quadro operativo, che individua i poli estrattivi, i siti per il deposito dei rifiuti di estrazione e le zone ove e' consentita la realizzazione di opere in superficie delle cave in sotterraneo, quali imbocchi, strade di servizio, piazzali; c) norme di attuazione, che prevedono in particolare le modalita', le indicazioni e le condizioni per l'esercizio dell'attivita' estrattiva e per la sistemazione finale dei siti; d) contenuti fondamentali del Piano, per la modifica dei quali e' necessaria una variante sostanziale, ai sensi dell'art. 6, comma 1; e) rapporto ambientale; f) dichiarazione di sintesi. 5. Il Piano ha una durata di dieci anni e puo' essere sottoposto a modifiche o integrazioni con le modalita' indicate nell'art. 6. 6. Il Piano individua le prescrizioni ed i vincoli aventi efficacia prevalente sugli atti di pianificazione territoriale della Regione e delle province e sugli strumenti urbanistici comunali.