Art. 5 
 
                Formazione ed approvazione del Piano 
 
    1. Il  progetto  di  Piano,  corredato  dal  rapporto  ambientale
redatto sulla base del rapporto  preliminare  ai  sensi  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale)  e
successive modificazioni ed integrazioni, e'  adottato  dalla  Giunta
regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale di  cui  alla  legge
regionale 6  aprile  1999,  n.  11  (Riordino  degli  organi  tecnici
collegiali  operanti  in  materia   di   territorio)   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
    2. Dell'avvenuta adozione del  Piano  e'  data  notizia  mediante
avviso  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale   e   nel   sito   web
istituzionale della Regione. 
    3. Il progetto di Piano, previo avviso nel sito web istituzionale
della Regione e su almeno un quotidiano a  diffusione  regionale,  e'
trasmesso alle province e ai comuni il cui territorio e'  interessato
dal  Piano  medesimo,  nonche'  ai  soggetti  competenti  in  materia
ambientale individuati per l'espletamento delle procedure di  VAS  ai
sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive  modificazioni
ed integrazioni. I comuni provvedono a depositarlo  nella  segreteria
comunale, per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque  ha
facolta' di prenderne visione e di presentare  osservazioni.  Ciascun
Comune, nei successivi  trenta  giorni,  trasmette  alla  Regione  il
proprio parere sul progetto di Piano, pronunciandosi  contestualmente
sulle osservazioni presentate. 
    4. Nei sessanta giorni successivi al ricevimento del progetto  di
Piano, le province trasmettono il proprio  parere  alla  Regione.  La
Giunta, nei centoventi giorni successivi al  ricevimento  dei  pareri
dei comuni e delle province o  all'infruttuoso  decorso  dei  termini
all'uopo stabiliti, sentito il  Comitato  Tecnico  Regionale  che  si
esprime anche ai fini  della  conclusione  della  procedura  di  VAS,
propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della  Liguria
l'approvazione del Piano, comprendente la pronuncia di VAS. 
    5.  Il  Piano  e'  approvato  con  deliberazione  del   Consiglio
regionale - Assemblea legislativa della  Liguria  ed  e'  pubblicato,
unitamente alla dichiarazione di sintesi, nel Bollettino Ufficiale  e
nel sito web istituzionale della Regione. Dell'approvazione  e'  dato
avviso nel sito web istituzionale della Regione ed un  esemplare  del
Piano con i relativi allegati grafici e' depositato  a  permanente  e
libera visione del pubblico presso il sito di ogni Comune interessato
territorialmente, nonche' presso la struttura regionale competente in
materia di attivita' estrattive. 
    6.  Il  Piano  entra  in  vigore   con   la   pubblicazione   del
provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
    7.  La  Giunta  regionale,  a  cadenza  biennale,   effettua   il
monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione del Piano, anche
ai fini delle procedure di VAS.