Art. 5 Formazione ed approvazione del Piano 1. Il progetto di Piano, corredato dal rapporto ambientale redatto sulla base del rapporto preliminare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, e' adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Dell'avvenuta adozione del Piano e' data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Regione. 3. Il progetto di Piano, previo avviso nel sito web istituzionale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, e' trasmesso alle province e ai comuni il cui territorio e' interessato dal Piano medesimo, nonche' ai soggetti competenti in materia ambientale individuati per l'espletamento delle procedure di VAS ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. I comuni provvedono a depositarlo nella segreteria comunale, per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione e di presentare osservazioni. Ciascun Comune, nei successivi trenta giorni, trasmette alla Regione il proprio parere sul progetto di Piano, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni presentate. 4. Nei sessanta giorni successivi al ricevimento del progetto di Piano, le province trasmettono il proprio parere alla Regione. La Giunta, nei centoventi giorni successivi al ricevimento dei pareri dei comuni e delle province o all'infruttuoso decorso dei termini all'uopo stabiliti, sentito il Comitato Tecnico Regionale che si esprime anche ai fini della conclusione della procedura di VAS, propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria l'approvazione del Piano, comprendente la pronuncia di VAS. 5. Il Piano e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ed e' pubblicato, unitamente alla dichiarazione di sintesi, nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Regione. Dell'approvazione e' dato avviso nel sito web istituzionale della Regione ed un esemplare del Piano con i relativi allegati grafici e' depositato a permanente e libera visione del pubblico presso il sito di ogni Comune interessato territorialmente, nonche' presso la struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive. 6. Il Piano entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 7. La Giunta regionale, a cadenza biennale, effettua il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione del Piano, anche ai fini delle procedure di VAS.