Art. 6 Varianti al Piano 1. Le varianti al Piano che incidono sui contenuti fondamentali di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), necessarie anche in conseguenza degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 5, comma 7, sono approvate dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria secondo la procedura di cui all'art. 5. 2. Le varianti al Piano diverse da quelle di cui al comma 1, necessarie in sede di approvazione di programmi di coltivazione di cava, sono approvate dalla Giunta regionale nell'ambito della procedura di cui all'art. 11. 3. Le rettifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di attivita' estrattive. 4. L'assoggettamento o meno delle varianti di cui ai commi 1 e 2 alle procedure di VAS e' disciplinato dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. 5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Regione.