Art. 6 
 
                          Varianti al Piano 
 
    1. Le varianti al Piano che incidono sui  contenuti  fondamentali
di  cui  all'art.  4,  comma  4,  lettera  d),  necessarie  anche  in
conseguenza degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 5, comma  7,
sono approvate dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa  della
Liguria secondo la procedura di cui all'art. 5. 
    2. Le varianti al Piano diverse da quelle  di  cui  al  comma  1,
necessarie in sede di approvazione di programmi  di  coltivazione  di
cava,  sono  approvate  dalla  Giunta  regionale  nell'ambito   della
procedura di cui all'art. 11. 
    3. Le rettifiche al Piano necessarie ai fini della correzione  di
meri errori materiali sono approvate con provvedimento del  dirigente
della struttura competente in materia di attivita' estrattive. 
    4. L'assoggettamento o meno delle varianti di cui ai commi 1 e  2
alle procedure di VAS e' disciplinato dalle disposizioni nazionali  e
regionali vigenti in materia. 
    5. I provvedimenti di cui al presente  articolo  sono  pubblicati
nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Regione.