Art. 7 
 
                         Catasto delle cave 
 
    1. E' istituito il catasto delle cave, comprendente  le  cave  in
esercizio  e  quelle  inattive  o  dismesse.  Il  catasto  indica  in
particolare, per ciascuna cava, la  localizzazione  territoriale,  la
tipologia del giacimento e le indicazioni per il riutilizzo del sito. 
    2. La Regione, mediante il catasto di cui al comma 1,  acquisisce
dati  utili  ai  fini   dell'attivita'   di   pianificazione   e   di
programmazione delle attivita'  estrattive,  nonche'  ai  fini  della
riqualificazione ambientale  delle  cave  dismesse,  attuabile  anche
attraverso specifici interventi  di  riutilizzo  dei  siti  sotto  il
profilo produttivo, urbanistico, ambientale, storico-culturale  e  la
messa in sicurezza dei siti sotto il profilo idro-geomorfologico.