Art. 7 Catasto delle cave 1. E' istituito il catasto delle cave, comprendente le cave in esercizio e quelle inattive o dismesse. Il catasto indica in particolare, per ciascuna cava, la localizzazione territoriale, la tipologia del giacimento e le indicazioni per il riutilizzo del sito. 2. La Regione, mediante il catasto di cui al comma 1, acquisisce dati utili ai fini dell'attivita' di pianificazione e di programmazione delle attivita' estrattive, nonche' ai fini della riqualificazione ambientale delle cave dismesse, attuabile anche attraverso specifici interventi di riutilizzo dei siti sotto il profilo produttivo, urbanistico, ambientale, storico-culturale e la messa in sicurezza dei siti sotto il profilo idro-geomorfologico.