Art. 8 
 
       Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva 
 
    1. La coltivazione di cava, comprese le  eventuali  strutture  di
deposito a servizio  dell'attivita'  estrattiva,  e'  subordinata  ad
autorizzazione preventiva  da  parte  della  Regione,  rilasciata  in
conformita' alle indicazioni del Piano. 
    2. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di  materiali  di
cava o alla realizzazione di strutture di  deposito  dei  rifiuti  di
estrazione su terreni dei quali  abbia  la  disponibilita'  giuridica
presenta, in conformita'  con  le  indicazioni  del  Piano,  apposita
domanda di autorizzazione  allo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente. 
    3. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3,  comma  1,  lettera
b), definisce il modello di domanda  e  i  contenuti  essenziali  del
programma di coltivazione e degli annessi elaborati tecnici. 
    4. Con il provvedimento di cui al comma 3,  pubblicato  nel  sito
web istituzionale della Regione ai sensi e per  gli  effetti  di  cui
all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70 (Semestre europeo - prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia)
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la
Giunta  regionale  definisce  anche  le  modalita'  di   trasmissione
telematica delle domande e dei relativi allegati. 
    5. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'  rilasciata  secondo  la
procedura di cui all'art. 11 con un unico provvedimento che comprende
ogni approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione  comunque
denominati,  compresi   gli   atti   approvativi   ed   autorizzativi
urbanistico-edilizi, paesistico-ambientali e  igienico-sanitari,  ove
connessi o necessari  allo  svolgimento  dell'attivita',  nonche'  la
Valutazione di Impatto  Ambientale  (VIA)  o  verifica-screening  ove
necessari ai sensi della legge regionale  30  dicembre  1998,  n.  38
(Disciplina della valutazione di  impatto  ambientale)  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    6. La titolarita' dell'autorizzazione non puo' essere trasferita,
pena la  decadenza  della  stessa,  senza  il  preventivo  nulla-osta
rilasciato  dalla  Regione,  previa  verifica  della   disponibilita'
giuridica delle  aree  interessate  e  accertamento  delle  capacita'
tecnico-economiche del subentrante.