Art. 8 Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva 1. La coltivazione di cava, comprese le eventuali strutture di deposito a servizio dell'attivita' estrattiva, e' subordinata ad autorizzazione preventiva da parte della Regione, rilasciata in conformita' alle indicazioni del Piano. 2. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava o alla realizzazione di strutture di deposito dei rifiuti di estrazione su terreni dei quali abbia la disponibilita' giuridica presenta, in conformita' con le indicazioni del Piano, apposita domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente. 3. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), definisce il modello di domanda e i contenuti essenziali del programma di coltivazione e degli annessi elaborati tecnici. 4. Con il provvedimento di cui al comma 3, pubblicato nel sito web istituzionale della Regione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Giunta regionale definisce anche le modalita' di trasmissione telematica delle domande e dei relativi allegati. 5. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata secondo la procedura di cui all'art. 11 con un unico provvedimento che comprende ogni approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione comunque denominati, compresi gli atti approvativi ed autorizzativi urbanistico-edilizi, paesistico-ambientali e igienico-sanitari, ove connessi o necessari allo svolgimento dell'attivita', nonche' la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o verifica-screening ove necessari ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni. 6. La titolarita' dell'autorizzazione non puo' essere trasferita, pena la decadenza della stessa, senza il preventivo nulla-osta rilasciato dalla Regione, previa verifica della disponibilita' giuridica delle aree interessate e accertamento delle capacita' tecnico-economiche del subentrante.