Art. 9 Oggetto e contenuto dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione di cui all'art. 8 ha per oggetto il programma di coltivazione relativo al complesso estrattivo, che comprende il ciclo produttivo relativo allo sfruttamento della cava, con particolare riferimento alle zone oggetto di coltivazione, al piano di gestione dei rifiuti di estrazione, agli accumuli provvisori dei materiali, agli impianti di trattamento e di lavorazione ricompresi nell'ambito del ciclo produttivo, alle strade di accesso e alle piste di servizio, alle eventuali volumetrie e manufatti, agli interventi di sistemazione e recupero ambientale del sito, durante e al termine della coltivazione, e all'indicazione degli investimenti finanziari necessari per la realizzazione del complesso estrattivo e per il suo ripristino ambientale. 2. Il provvedimento di autorizzazione contiene in particolare: a) l'indicazione dei titoli di disponibilita' giuridica dei fondi interessati dall'attivita' estrattiva; b) le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell'attivita' e per la conseguente sistemazione del sito, con specificazione delle prescrizioni il cui mancato rispetto comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c); c) l'individuazione degli elementi essenziali caratterizzanti il programma di coltivazione, ai fini di cui all'art. 12; d) l'indicazione del Comune o dei comuni a cui versare il contributo di cui all'art. 14, nonche' la percentuale di suddivisione del contributo, tenendo conto della prevista utilizzazione dei rispettivi territori per opere e attivita' a servizio di quella estrattiva; e) l'ammontare della garanzia di cui all'art. 21, nonche' le condizioni e le modalita' di restituzione della stessa; f) il termine massimo di inizio dell'attivita', a pena di decadenza dell'autorizzazione, fatta salva la possibilita' di chiedere la proroga, per oggettive ragioni, prima della scadenza del termine stesso.