Art. 9 
 
               Oggetto e contenuto dell'autorizzazione 
 
    1. L'autorizzazione di cui all'art. 8 ha per oggetto il programma
di coltivazione relativo al complesso estrattivo,  che  comprende  il
ciclo  produttivo  relativo  allo  sfruttamento   della   cava,   con
particolare riferimento alle zone oggetto di coltivazione,  al  piano
di gestione dei rifiuti di estrazione, agli accumuli  provvisori  dei
materiali, agli impianti di trattamento e di  lavorazione  ricompresi
nell'ambito del ciclo produttivo, alle strade di accesso e alle piste
di servizio, alle eventuali volumetrie e manufatti,  agli  interventi
di sistemazione e recupero ambientale del sito, durante e al  termine
della coltivazione, e all'indicazione degli  investimenti  finanziari
necessari per la realizzazione del complesso estrattivo e per il  suo
ripristino ambientale. 
    2. Il provvedimento di autorizzazione contiene in particolare: 
      a) l'indicazione dei titoli  di  disponibilita'  giuridica  dei
fondi interessati dall'attivita' estrattiva; 
      b)  le  prescrizioni   e   i   vincoli   per   lo   svolgimento
dell'attivita' e  per  la  conseguente  sistemazione  del  sito,  con
specificazione delle prescrizioni il cui mancato rispetto comporta la
decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera
c); 
      c) l'individuazione degli elementi  essenziali  caratterizzanti
il programma di coltivazione, ai fini di cui all'art. 12; 
      d) l'indicazione del Comune o  dei  comuni  a  cui  versare  il
contributo di cui all'art. 14, nonche' la percentuale di suddivisione
del  contributo,  tenendo  conto  della  prevista  utilizzazione  dei
rispettivi territori per opere  e  attivita'  a  servizio  di  quella
estrattiva; 
      e) l'ammontare della garanzia di cui all'art.  21,  nonche'  le
condizioni e le modalita' di restituzione della stessa; 
      f) il termine massimo  di  inizio  dell'attivita',  a  pena  di
decadenza  dell'autorizzazione,  fatta  salva  la   possibilita'   di
chiedere la proroga, per oggettive ragioni, prima della scadenza  del
termine stesso.