Art. 3 Sanzioni amministrative 1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00. 2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti di cui all'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalita' stabilite dalla stessa.