Art. 3 Competenze delle Aziende sanitarie locali 1. Il trattamento terapeutico del GAP e delle eventuali patologie correlate rientra nella competenza dei Dipartimenti delle dipendenze istituiti presso le Aziende sanitarie locali. 2. Presso ciascun Dipartimento per il trattamento delle dipendenze e' previsto almeno un nucleo operativo specializzato nel trattamento terapeutico del GAP. Ulteriori nuclei operativi possono essere istituiti in correlazione alla densita' abitativa del territorio di competenza e ad eventuali specifiche attivita' di monitoraggio, ricerca e studio della patologia.