Art. 3 
 
              Competenze delle Aziende sanitarie locali 
 
    1. Il trattamento terapeutico del GAP e delle eventuali patologie
correlate rientra nella competenza dei Dipartimenti delle  dipendenze
istituiti presso le Aziende sanitarie locali. 
    2.  Presso  ciascun  Dipartimento  per   il   trattamento   delle
dipendenze e' previsto almeno un nucleo operativo  specializzato  nel
trattamento terapeutico del GAP. Ulteriori nuclei  operativi  possono
essere  istituiti  in  correlazione  alla  densita'   abitativa   del
territorio di competenza  e  ad  eventuali  specifiche  attivita'  di
monitoraggio, ricerca e studio della patologia.