Art. 4 Osservatorio regionale sul GAP 1. E' istituito l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attivita' di cui alla presente legge. 2. L'Osservatorio e' composto dall'Assessore competente in materia, con funzioni di Presidente, e da un rappresentante per ciascun nucleo operativo istituito presso i Dipartimenti delle dipendenze, individuato dalle rispettive Aziende sanitarie locali. 3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: a) relaziona annualmente sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attivita' terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP; b) formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalita' indicate all'art. 1; c) istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP. 4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio e' a titolo gratuito.