Art. 4 
 
                   Osservatorio regionale sul GAP 
 
    1. E' istituito l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di
consulenza della Giunta  regionale  per  le  attivita'  di  cui  alla
presente legge. 
    2.  L'Osservatorio  e'  composto  dall'Assessore  competente   in
materia, con funzioni di  Presidente,  e  da  un  rappresentante  per
ciascun  nucleo  operativo  istituito  presso  i  Dipartimenti  delle
dipendenze, individuato dalle rispettive Aziende sanitarie locali. 
    3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: 
      a) relaziona annualmente  sull'esito  del  monitoraggio  svolto
nell'ambito delle attivita' terapeutiche prestate ai soggetti affetti
da GAP; 
      b) formula proposte e pareri alla Giunta per  il  perseguimento
delle finalita' indicate all'art. 1; 
      c) istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio
di assistenza e consulenza telefonica per la cura  e  la  prevenzione
del GAP. 
    4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio e' a  titolo
gratuito.