Art. 5 Campagna informativa di prevenzione 1. All'interno delle case da gioco, delle sale bingo, delle ricevitorie, delle agenzie ippiche e sugli apparecchi e congegni per il gioco deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati: a) il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco; b) il numero verde di cui all'art. 4, comma 3, lettera c); c) i recapiti dei nuclei operativi per il trattamento del GAP presso i Dipartimenti delle dipendenze; d) un test di verifica che permetta una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, puo' promuovere, in collaborazione con l'Osservatorio di cui all'art. 4, iniziative di informazione sul territorio regionale sui rischi derivanti dal GAP, anche all'interno delle strutture scolastiche.