Art. 5 
 
                 Campagna informativa di prevenzione 
 
    1. All'interno delle case  da  gioco,  delle  sale  bingo,  delle
ricevitorie, delle agenzie ippiche e sugli apparecchi e congegni  per
il gioco deve essere esposta all'utenza una  nota  informativa  nella
quale sono indicati: 
      a) il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco; 
      b) il numero verde di cui all'art. 4, comma 3, lettera c); 
      c) i recapiti dei nuclei operativi per il trattamento  del  GAP
presso i Dipartimenti delle dipendenze; 
      d) un test di verifica che permetta una rapida valutazione  del
proprio rischio di dipendenza. 
    2.  La  Giunta  regionale,  sentita  la  Commissione   consiliare
competente, puo' promuovere, in collaborazione con l'Osservatorio  di
cui all'art. 4, iniziative di informazione sul  territorio  regionale
sui rischi derivanti  dal  GAP,  anche  all'interno  delle  strutture
scolastiche.