Art. 7 
 
               Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto 
 
    1. Le Aziende sanitarie locali e i Dipartimenti delle dipendenze,
di  cui  all'art.  3,  possono  avvalersi,  anche  mediante  apposita
convenzione, della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o
private di auto-mutuo aiuto che operano per  il  perseguimento  degli
obiettivi di cui all'art. 1. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
      Data a Genova addi' 30 aprile 2012 
 
                              BURLANDO 
 
    (Omissis).