Art. 7 Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto 1. Le Aziende sanitarie locali e i Dipartimenti delle dipendenze, di cui all'art. 3, possono avvalersi, anche mediante apposita convenzione, della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di auto-mutuo aiuto che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 30 aprile 2012 BURLANDO (Omissis).