Art. 11 Norma transitoria 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le modalita' ed i requisiti per il riconoscimento della Oleoteca regionale, nonche' le modalita' di coordinamento con l'Enoteca regionale di cui all'art. 11 della l.r. 13/2007, come sostituito dall'art. 9, comma 3, della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a, Genova addi' 30 aprile 2012 BURLANDO (Omissis).