Art. 11 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, approva  le  modalita'  ed  i
requisiti per il riconoscimento della Oleoteca regionale, nonche'  le
modalita' di coordinamento con l'Enoteca regionale di cui all'art. 11
della l.r. 13/2007, come  sostituito  dall'art.  9,  comma  3,  della
presente legge. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
      Data a, Genova addi' 30 aprile 2012 
 
                              BURLANDO 
 
    (Omissis).