Art. 3 Mercati agricoli di vendita diretta in aree pubbliche 1. I comuni, anche associati, possono istituire in aree pubbliche i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfino gli standard di cui alla presente legge. Nel rispetto dei medesimi standard, i mercati agricoli possono essere costituiti anche su iniziativa degli imprenditori singoli o associati, di enti pubblici o privati, comprese le societa' e le fondazioni, previa presentazione di richiesta al Comune competente contenente l'impegno al rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, del disciplinare di mercato di cui all'art. 2 e della relativa autorizzazione. 2. I comuni adottano il disciplinare di mercato per i mercati agricoli di vendita diretta dagli stessi istituiti ed autorizzano il disciplinare per i mercati costituiti su iniziativa di parte ai sensi del comma 1 sulla base delle linee guida approvate dalla Giunta regionale. 3. I comuni danno comunicazione alla Regione dell'istituzione dei mercati agricoli di vendita diretta. 4. L'esercizio dell'attivita' di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformita' a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni, non e' assoggettato alla disciplina sul commercio. 5. Il mercato agricolo di vendita diretta e' soggetto all'attivita' di controllo del Comune nel cui ambito territoriale ha sede. L'attivita' di controllo e' finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del disciplinare di mercato e, in caso di violazione delle disposizioni riferite ai mercati agricoli di vendita diretta di cui all'art. 5, il Comune dispone la chiusura del mercato.