Art. 3 
 
        Mercati agricoli di vendita diretta in aree pubbliche 
 
    1. I comuni, anche associati, possono istituire in aree pubbliche
i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfino gli standard  di
cui alla presente  legge.  Nel  rispetto  dei  medesimi  standard,  i
mercati agricoli possono essere costituiti anche su iniziativa  degli
imprenditori  singoli  o  associati,  di  enti  pubblici  o  privati,
comprese  le  societa'  e  le  fondazioni,  previa  presentazione  di
richiesta al Comune competente contenente l'impegno al rispetto delle
disposizioni di cui alla presente legge, del disciplinare di  mercato
di cui all'art. 2 e della relativa autorizzazione. 
    2. I comuni adottano il disciplinare di  mercato  per  i  mercati
agricoli di vendita diretta dagli stessi istituiti ed autorizzano  il
disciplinare per i mercati costituiti su iniziativa di parte ai sensi
del comma 1 sulla base  delle  linee  guida  approvate  dalla  Giunta
regionale. 
    3. I comuni danno comunicazione alla Regione dell'istituzione dei
mercati agricoli di vendita diretta. 
    4. L'esercizio dell'attivita' di vendita all'interno dei  mercati
agricoli  di  vendita  diretta,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art.  4  del  decreto  legislativo  18  maggio  2001,   n.   228
(Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art.  7  della  legge  5  marzo  2001,  n.  57)   e   successive
modificazioni ed integrazioni, non e'  assoggettato  alla  disciplina
sul commercio. 
    5.  Il  mercato  agricolo  di   vendita   diretta   e'   soggetto
all'attivita' di controllo del Comune nel cui ambito territoriale  ha
sede.  L'attivita'  di  controllo  e'  finalizzata  ad  accertare  il
rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge  e  del
disciplinare di mercato e, in caso di violazione  delle  disposizioni
riferite ai mercati agricoli di vendita diretta di cui all'art. 5, il
Comune dispone la chiusura del mercato.