Art. 4 Riserva degli spazi per la vendita dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta 1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, di cui all'art. 4 del d.lgs. 228/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, una percentuale sul totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche. 2. I posteggi riservati ai sensi del comma 1 possono essere ripartiti in maniera non uniforme tra i diversi mercati presenti nel territorio comunale. 3. L'ubicazione delle aree riservate di cui al comma 1 deve essere immediatamente riconoscibile ed identificabile, nonche' comunicata alla clientela mediante adeguata segnaletica. 4. I comuni comunicano alla Regione le percentuali di riserva e, con cadenza annuale, il numero effettivo di esercenti la vendita diretta di cui al comma 1.