Art. 4 
 
Riserva degli spazi per la vendita dei prodotti agricoli  provenienti
                          da filiera corta 
 
    1. I comuni riservano agli  imprenditori  agricoli  esercenti  la
vendita diretta di prodotti agricoli, di cui all'art.  4  del  d.lgs.
228/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, una  percentuale
sul totale dei posteggi nei mercati  al  dettaglio  situati  in  aree
pubbliche. 
    2. I posteggi riservati ai  sensi  del  comma  1  possono  essere
ripartiti in maniera non uniforme tra i diversi mercati presenti  nel
territorio comunale. 
    3. L'ubicazione delle aree riservate  di  cui  al  comma  1  deve
essere  immediatamente  riconoscibile  ed   identificabile,   nonche'
comunicata alla clientela mediante adeguata segnaletica. 
    4. I comuni comunicano alla Regione le percentuali di riserva  e,
con cadenza annuale, il numero  effettivo  di  esercenti  la  vendita
diretta di cui al comma 1.