Art. 5 Condizioni per la vendita nei mercati agricoli di vendita diretta e negli spazi riservati 1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati agricoli di cui all'art. 3 e negli spazi riservati di cui all'art. 4 esclusivamente gli imprenditori agricoli singoli o associati. 2. L'attivita' di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta di cui all'art. 3 e negli spazi riservati di cui all'art. 4 e' esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di societa' agricola, di societa' di persone o di societa' a responsabilita' limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attivita' dirette alla prima lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, dai relativi familiari coadiuvanti, dal personale dipendente di ciascuna impresa, nonche' da societa' di servizi specificamente incaricate costituite da imprenditori agricoli. 3. Ai sensi dall'art. 4 del d.lgs. 228/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone, e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente l'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.