Art. 5 
 
Condizioni per la vendita nei mercati agricoli di vendita  diretta  e
                        negli spazi riservati 
 
    1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati agricoli  di
cui  all'art.  3  e  negli  spazi  riservati  di   cui   all'art.   4
esclusivamente gli imprenditori agricoli singoli o associati. 
    2. L'attivita' di vendita all'interno  dei  mercati  agricoli  di
vendita diretta di cui all'art. 3 e  negli  spazi  riservati  di  cui
all'art. 4 e' esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero  dai  soci
in caso di societa' agricola, di societa' di persone o di societa'  a
responsabilita' limitata, costituite da  imprenditori  agricoli,  che
esercitano   esclusivamente   le   attivita'   dirette   alla   prima
lavorazione,  conservazione,  trasformazione,  commercializzazione  e
valorizzazione di prodotti agricoli ceduti  dai  soci,  dai  relativi
familiari coadiuvanti, dal personale dipendente di ciascuna  impresa,
nonche' da societa' di servizi specificamente  incaricate  costituite
da imprenditori agricoli. 
    3.  Ai  sensi  dall'art.  4  del  d.lgs.  228/2001  e  successive
modificazioni ed integrazioni, non possono esercitare l'attivita'  di
vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa'
di persone, e le persone  giuridiche  i  cui  amministratori  abbiano
riportato, nell'espletamento  delle  funzioni  connesse  alla  carica
ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in  giudicato
per delitti  in  materia  di  igiene  e  sanita'  o  di  frode  nella
preparazione  degli  alimenti  nel  quinquennio  precedente  l'inizio
dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo
di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.