Art. 7 Tutela e valorizzazione della tradizione enogastronomica regionale 1. Al fine di tutelare e valorizzare la tradizione enogastronomica regionale e assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari somministrati, la Regione, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuove la creazione di un sistema d'identificazione delle imprese esercenti l'attivita' di ristorazione operanti nel territorio regionale che somministrano un «menu' tipico regionale», differenziato a livello provinciale secondo le tradizioni enogastronomiche locali, comprensivo dell'offerta di vini e di oli d'oliva liguri a denominazione d'origine riconosciuta. 2. La registrazione delle imprese nel sistema di cui al comma 1 e' volontaria ed e' disposta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. 3. La Giunta regionale, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, definisce le tipologie di prodotti alimentari del menu' tipico regionale, i requisiti e le procedure per la registrazione nel sistema d'identificazione di cui al comma 1, gli obblighi delle imprese, le attivita' di controllo da parte delle stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le fattispecie che comportano la revoca della registrazione.