Art. 7 
 
 Tutela e valorizzazione della tradizione enogastronomica regionale 
 
    1.  Al   fine   di   tutelare   e   valorizzare   la   tradizione
enogastronomica regionale e assicurare ai  consumatori  una  corretta
informazione   sulle   caratteristiche   dei   prodotti    alimentari
somministrati, la Regione,  d'intesa  con  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, promuove  la  creazione  di  un
sistema d'identificazione  delle  imprese  esercenti  l'attivita'  di
ristorazione operanti nel territorio regionale che  somministrano  un
«menu' tipico regionale», differenziato a livello provinciale secondo
le tradizioni enogastronomiche locali,  comprensivo  dell'offerta  di
vini e di oli d'oliva liguri a denominazione d'origine riconosciuta. 
    2. La registrazione delle imprese nel sistema di cui al  comma  1
e' volontaria ed e' disposta dalla Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio. 
    3. La Giunta regionale, d'intesa  con  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato  e  agricoltura,  definisce  le  tipologie  di
prodotti alimentari del menu' tipico  regionale,  i  requisiti  e  le
procedure per la registrazione nel sistema d'identificazione  di  cui
al comma 1, gli obblighi delle imprese, le attivita' di controllo  da
parte delle stesse camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  e  le  fattispecie  che  comportano  la   revoca   della
registrazione.