Art. 8 
 
Utilizzo dei prodotti agricoli nei servizi di ristorazione collettiva
                      affidati da enti pubblici 
 
    1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture  di  prodotti
alimentari e agroalimentari destinati alla  ristorazione  collettiva,
costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo,  da
parte dei partecipanti alla  gara,  di  prodotti  agricoli  conferiti
sulla base della sottoscrizione di accordi di fornitura con le  forme
organizzate di produzione locale. 
    2.  L'utilizzazione  di  prodotti  di  cui  al  comma   1   nella
preparazione  dei  pasti  forniti  dai   gestori   dei   servizi   di
ristorazione collettiva affidati  da  enti  pubblici  deve  risultare
espressamente   attraverso   l'impiego   di   idonei   strumenti   di
informazione agli utenti dei servizi.