Art. 8 Utilizzo dei prodotti agricoli nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici 1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, da parte dei partecipanti alla gara, di prodotti agricoli conferiti sulla base della sottoscrizione di accordi di fornitura con le forme organizzate di produzione locale. 2. L'utilizzazione di prodotti di cui al comma 1 nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.