Art. 9 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonche' interventi a favore della ricettivita' diffusa) 1. Il comma 3 dell'art. 4 della l.r. 13/2007 e' sostituito dal seguente: «3. La Regione approva il progetto di itinerario e le proposte di modifica dello stesso in conformita' alle linee guida di cui all'art. 3.». 2. L'art. 5 della l.r. 13/2007 e' abrogato. 3. L'art. 11 della l.r. 13/2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Enoteca regionale). - 1. La Regione riconosce una Enoteca regionale quale strumento idoneo a favorire la conoscenza e la valorizzazione dei vini regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione di origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonche' di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini. 2. L'Enoteca regionale aderisce agli itinerari di cui all'art. 2, costituendone elemento di eccellenza. 3. La Regione puo' affidare all'Enoteca regionale l'attuazione di specifiche iniziative di informazione e valorizzazione. 4. La Giunta regionale stabilisce le modalita' ed i requisiti per il riconoscimento dell'Enoteca regionale, nonche' le modalita' di adesione agli itinerari di cui all'art. 2.». 4. Dopo l'art. 11 della l.r. 13/2007 e' inserito il seguente: «Art. 11-bis (Oleoteca regionale). - 1. La Regione riconosce una Oleoteca regionale quale strumento idoneo a favorire la conoscenza e la valorizzazione degli oli di oliva regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione d'origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonche' di altri prodotti derivati dalla lavorazione delle olive. 2. Il soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1 puo' coincidere, se in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, con il soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 11, comma 1. 3. L'Oleoteca regionale aderisce agli itinerari di cui all'art. 2, costituendone elemento di eccellenza. 4. La Regione puo' affidare all'Oleoteca regionale l'attuazione di specifiche iniziative di informazione e valorizzazione.».