Art. 9 
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007,  n.
  13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di  Liguria,
  delle  Enoteche  regionali,  nonche'  interventi  a  favore   della
  ricettivita' diffusa) 
    1. Il comma 3 dell'art. 4 della l.r. 13/2007  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «3. La Regione approva il progetto di itinerario e le proposte di
modifica dello stesso in conformita' alle linee guida di cui all'art.
3.». 
    2. L'art. 5 della l.r. 13/2007 e' abrogato. 
    3. L'art. 11 della l.r. 13/2007 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 11 (Enoteca regionale).  -  1.  La  Regione  riconosce  una
Enoteca regionale quale strumento idoneo a favorire la  conoscenza  e
la valorizzazione dei vini  regionali,  con  particolare  riguardo  a
quelli a denominazione di origine, a quelli ottenuti  con  metodi  di
agricoltura biologica e integrata, nonche' di altri prodotti derivati
dalla lavorazione dell'uva e dei vini. 
    2. L'Enoteca regionale aderisce agli itinerari di cui all'art. 2,
costituendone elemento di eccellenza. 
    3. La Regione puo' affidare all'Enoteca regionale l'attuazione di
specifiche iniziative di informazione e valorizzazione. 
    4. La Giunta regionale stabilisce le modalita' ed i requisiti per
il riconoscimento dell'Enoteca regionale,  nonche'  le  modalita'  di
adesione agli itinerari di cui all'art. 2.». 
    4. Dopo l'art. 11 della l.r. 13/2007 e' inserito il seguente: 
    «Art. 11-bis (Oleoteca regionale). - 1. La Regione riconosce  una
Oleoteca regionale quale strumento idoneo a favorire la conoscenza  e
la valorizzazione degli  oli  di  oliva  regionali,  con  particolare
riguardo a quelli a denominazione d'origine, a  quelli  ottenuti  con
metodi  di  agricoltura  biologica  e  integrata,  nonche'  di  altri
prodotti derivati dalla lavorazione delle olive. 
    2. Il soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1 puo' coincidere,
se in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, con il
soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 11, comma 1. 
    3. L'Oleoteca regionale aderisce agli itinerari di  cui  all'art.
2, costituendone elemento di eccellenza. 
    4. La Regione puo' affidare all'Oleoteca  regionale  l'attuazione
di specifiche iniziative di informazione e valorizzazione.».