Art. 2 
 
     Modifiche all'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999 
 
    1. L'ultimo periodo del comma  1  dell'art.  11-bis  della  legge
regionale n. 13/1999 e successive modificazioni  ed  integrazioni  e'
soppresso. 
    2. Dopo il comma 1 dell'art.  11-bis  della  legge  regionale  n.
13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
      «1-bis I Comuni, previa consultazione con  le  associazioni  di
categoria, adottano il Progetto  di  utilizzo  da  pubblicare  con  i
relativi  elaborati  tecnici  nel  sito  informatico  comunale  e  da
depositare  presso  gli   uffici   comunali   per   quindici   giorni
consecutivi. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del  periodo  di
pubblicita'  possono  essere  presentate  osservazioni  da  parte  di
chiunque vi abbia interesse. Il Progetto  di  utilizzo  e'  trasmesso
alla Regione entro i successivi sessanta  giorni  per  l'acquisizione
del nulla-osta demaniale di cui all'art. 8, comma 1, lettera  b-bis),
corredato delle osservazioni  e  della  deliberazione  consiliare  di
pronuncia sulle osservazioni.». 
    3. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'art. 11-bis  della
legge  regionale   n.   13/1999   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, e' aggiunto il seguente periodo: 
      «nel caso di spiagge  libere  decentrate  individuate  dal  PUD
comunale, con esclusione di quelle ricadenti  in  ambiti  soggetti  a
regime di conservazione  dell'assetto  insediativo  del  PTCP,  anche
qualora non venga raggiunta la sopraindicata percentuale  minima  del
40 per cento di spiagge libere e libere attrezzate, e'  possibile  il
rilascio di nuove concessioni demaniali marittime  per  chiosco  bar,
che puo' essere corredato di tavolini e sedie posti su  impalcato  in
legno, o per deposito di attrezzature su area scoperta, alle seguenti
condizioni: 
      1) la distanza minima tra tali strutture e da altre concessioni
ad uso turistico ricreativo, non sia inferiore a 100 metri; 
      2) per ciascuna spiaggia libera decentrata  non  siano  ammesse
piu' di due concessioni del tipo indicato; 
      3) i depositi su aree scoperte abbiano estensione non superiore
a 10 metri quadrati, siano posti  il  piu'  lontano  possibile  dalla
battigia e collocati in aderenza ai  percorsi  pubblici  pedonali  di
accesso alla spiaggia. 
    Il Comune, nell'atto di concessione, indica gli obblighi a carico
del concessionario per la pulizia della spiaggia libera in un  raggio
di 25 metri dal bar o dalle attivita' di deposito di  attrezzature  a
noleggio;». 
    4. Dopo il comma 3 dell'art.  11-bis  della  legge  regionale  n.
13/1999 e successive modificazioni ed  integrazioni  e'  inserito  il
seguente: 
      «3-bis.  La  locazione  di  attrezzature   a   supporto   della
balneazione e' consentita anche  se  non  prevista  nel  Progetto  di
utilizzo solo negli  spazi  gia'  oggetto  di  concessione  demaniale
esistente  senza  ampliamento  della  relativa  superficie  e  previa
richiesta di modifica della concessione.». 
    5. Dopo il comma 4 dell'art.  11-bis  della  legge  regionale  n.
13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «4-bis.  I  Comuni  entro  novanta  giorni  dal  rilascio   del
nulla-osta regionale di cui all'art.  8,  comma  1,  lettera  b-bis),
devono adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto  di  utilizzo
in conformita' alle prescrizioni regionali apposte e trasmettere alla
Regione la documentazione modificata. Qualora  entro  tale  data  non
provvedano alla trasmissione, operano le limitazioni di cui  all'art.
11-bis, comma 2. L'efficacia del PUD  comunale  decorre  dal  momento
dell'adeguamento  del  Progetto   conformemente   alle   prescrizioni
contenute nel nulla-osta regionale. 
      4-ter. L'inosservanza da parte del concessionario  delle  norme
previste dal Piano regionale  di  utilizzazione  e  dal  Progetto  di
utilizzo comunale e' valutata dall'Amministrazione concedente ai fini
della dichiarazione di decadenza ai  sensi  dell'art.  47,  comma  1,
lettera f), del Codice della Navigazione.».