Art. 2 Modifiche all'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e' soppresso. 2. Dopo il comma 1 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «1-bis I Comuni, previa consultazione con le associazioni di categoria, adottano il Progetto di utilizzo da pubblicare con i relativi elaborati tecnici nel sito informatico comunale e da depositare presso gli uffici comunali per quindici giorni consecutivi. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicita' possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Il Progetto di utilizzo e' trasmesso alla Regione entro i successivi sessanta giorni per l'acquisizione del nulla-osta demaniale di cui all'art. 8, comma 1, lettera b-bis), corredato delle osservazioni e della deliberazione consiliare di pronuncia sulle osservazioni.». 3. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente periodo: «nel caso di spiagge libere decentrate individuate dal PUD comunale, con esclusione di quelle ricadenti in ambiti soggetti a regime di conservazione dell'assetto insediativo del PTCP, anche qualora non venga raggiunta la sopraindicata percentuale minima del 40 per cento di spiagge libere e libere attrezzate, e' possibile il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per chiosco bar, che puo' essere corredato di tavolini e sedie posti su impalcato in legno, o per deposito di attrezzature su area scoperta, alle seguenti condizioni: 1) la distanza minima tra tali strutture e da altre concessioni ad uso turistico ricreativo, non sia inferiore a 100 metri; 2) per ciascuna spiaggia libera decentrata non siano ammesse piu' di due concessioni del tipo indicato; 3) i depositi su aree scoperte abbiano estensione non superiore a 10 metri quadrati, siano posti il piu' lontano possibile dalla battigia e collocati in aderenza ai percorsi pubblici pedonali di accesso alla spiaggia. Il Comune, nell'atto di concessione, indica gli obblighi a carico del concessionario per la pulizia della spiaggia libera in un raggio di 25 metri dal bar o dalle attivita' di deposito di attrezzature a noleggio;». 4. Dopo il comma 3 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e' inserito il seguente: «3-bis. La locazione di attrezzature a supporto della balneazione e' consentita anche se non prevista nel Progetto di utilizzo solo negli spazi gia' oggetto di concessione demaniale esistente senza ampliamento della relativa superficie e previa richiesta di modifica della concessione.». 5. Dopo il comma 4 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. I Comuni entro novanta giorni dal rilascio del nulla-osta regionale di cui all'art. 8, comma 1, lettera b-bis), devono adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto di utilizzo in conformita' alle prescrizioni regionali apposte e trasmettere alla Regione la documentazione modificata. Qualora entro tale data non provvedano alla trasmissione, operano le limitazioni di cui all'art. 11-bis, comma 2. L'efficacia del PUD comunale decorre dal momento dell'adeguamento del Progetto conformemente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta regionale. 4-ter. L'inosservanza da parte del concessionario delle norme previste dal Piano regionale di utilizzazione e dal Progetto di utilizzo comunale e' valutata dall'Amministrazione concedente ai fini della dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera f), del Codice della Navigazione.».