Art. 3 
 
      Modifica all'art. 11-ter della legge regionale n. 13/1999 
 
    1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'art. 11-ter  della
legge  regionale   n.   13/1999   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, e' aggiunto il seguente periodo: 
    «In casi di spiaggia con profondita' media inferiore ai 10  metri
il  gestore  puo'  chiedere  al  Comune  di  occupare   con   proprie
attrezzature fino al  60  per  cento  dell'area  in  concessione.  Il
Comune, valutati i presupposti, rilascia specifica  autorizzazione  a
riguardo.».