Art. 3 Modifica all'art. 11-ter della legge regionale n. 13/1999 1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'art. 11-ter della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente periodo: «In casi di spiaggia con profondita' media inferiore ai 10 metri il gestore puo' chiedere al Comune di occupare con proprie attrezzature fino al 60 per cento dell'area in concessione. Il Comune, valutati i presupposti, rilascia specifica autorizzazione a riguardo.».