Art. 4 Modifiche all'art. 11-quater della legge regionale n. 13/1999 1. Al comma 1 dell'art. 11-quater della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «adozione» e' sostituita dalla seguente: «approvazione». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 11-quater della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. L'Autorita' portuale, previa consultazione con le associazioni di categoria, adotta il Progetto di utilizzo e lo pubblica nel proprio sito informatico, con relativo deposito presso gli uffici per quindici giorni consecutivi. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicita' possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Nei successivi sessanta giorni il Progetto di utilizzo e' trasmesso alla Regione, corredato delle osservazioni presentate e delle controdeduzioni dell'Autorita' portuale, per l'acquisizione del nulla-osta demaniale di cui all'art. 8, comma 1, lettera b-bis). 1-ter. L'Autorita' portuale entro novanta giorni dal rilascio del nulla-osta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b-bis), deve adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto di utilizzo in conformita' alle prescrizioni regionali apposte e trasmettere alla Regione la documentazione modificata. Qualora entro tale data non provveda alla trasmissione, operano le limitazioni di cui all'art. 11-bis, comma 2.».