Art. 4 
 
    Modifiche all'art. 11-quater della legge regionale n. 13/1999 
 
    1. Al comma  1  dell'art.  11-quater  della  legge  regionale  n.
13/1999  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  la  parola:
«adozione» e' sostituita dalla seguente: «approvazione». 
    2. Dopo il comma 1 dell'art. 11-quater della legge  regionale  n.
13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «1-bis.  L'Autorita'  portuale,  previa  consultazione   con   le
associazioni di categoria,  adotta  il  Progetto  di  utilizzo  e  lo
pubblica nel proprio sito informatico, con relativo  deposito  presso
gli uffici per quindici giorni consecutivi. Fino  a  quindici  giorni
dopo la scadenza del periodo di pubblicita' possono essere presentate
osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Nei  successivi
sessanta giorni il Progetto di utilizzo e'  trasmesso  alla  Regione,
corredato  delle  osservazioni  presentate  e  delle  controdeduzioni
dell'Autorita' portuale, per l'acquisizione del nulla-osta  demaniale
di cui all'art. 8, comma 1, lettera b-bis). 
    1-ter. L'Autorita' portuale entro novanta giorni dal rilascio del
nulla-osta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera  b-bis),
deve adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto di utilizzo  in
conformita' alle prescrizioni regionali apposte  e  trasmettere  alla
Regione la documentazione modificata. Qualora  entro  tale  data  non
provveda alla trasmissione, operano le limitazioni  di  cui  all'art.
11-bis, comma 2.».