(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 46 del 15 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita' 1. La Regione del Veneto, al fine di garantire la sicurezza degli aeromobili adibiti alle operazioni di elisoccorso, di antincendio boschivo e di protezione civile sul territorio regionale, promuove ogni iniziativa di carattere preventivo volta a ridurre i rischi connessi all'attivita' di volo, nel rispetto di quanto stabilito dal «Codice della navigazione», approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.