(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Veneto n. 46 del 15 giugno 2012) 
 
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione del Veneto, al fine di garantire la sicurezza degli
aeromobili adibiti alle operazioni  di  elisoccorso,  di  antincendio
boschivo e di protezione civile sul  territorio  regionale,  promuove
ogni iniziativa di carattere preventivo  volta  a  ridurre  i  rischi
connessi all'attivita' di volo, nel rispetto di quanto stabilito  dal
«Codice della navigazione», approvato  con  regio  decreto  30  marzo
1942, n. 327, e successive modificazioni.