Art. 5 
 
                              Vigilanza 
 
    1.  I  comuni  e   i   servizi   forestali   regionali   vigilano
sull'osservanza  della  normativa  in  materia   di   ostacoli   alla
navigazione aerea segnalando all'ENAC e all'Aeronautica  militare  le
eventuali inosservanze ai fini degli articoli  710,  712  e  714  del
Codice della navigazione.